La storia professionale dei cf deve tornare pubblica

Quando la tutela della privacy personale e l’interesse della collettività alla difesa del risparmio fanno a botte. È una vicenda paradossale quella che BLUERATING racconta ai propri lettori e che riguarda direttamente molti di loro. I fatti sono questi: da oltre due anni sono state oscurate sul sito dell’Organismo Ocf diverse informazioni sui consulenti finanziari ritenute sensibili e il risparmiatore che si colleghi con il sito dell’Organismo attraverso la funzionalità “Ricerca consulente” può trovare con riferimento alla posizione dell’iscritto nell’Albo al momento: la data di efficacia dell’iscrizione (contestualmente al link alla delibera) e, se oggetto di un provvedimento Consob di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere, la data di inizio della sospensione. Infine può trovare una informazione stringata sull’attuale società mandante dell’iscritto ma nulla (e qui viene il grave) sulle esperienze precedenti del cf. Già perché non è neutro sapere se il professionista ha trenta anni di esperienza sul campo o tre, se ha lavorato per una sola mandante o in dieci, se esistono provvedimenti passati di sospensione che hanno inciso sull’esercizio della professione. E ciò sia per chi risulta ora iscritto sia con riferimento a coloro che si sono cancellati dall’Albo dei cf.

SANZIONI SALATE IN CASO DI ADEMPIMENTO – Ma come si è arrivati alla decisione di oscurare la storia professionale dei consulenti finanziari? L’Ocf (il presidente Carla Rabitti Bedogni ha dovuto uniformarsi ai principi generali sul trattamento dei dati personali, dall’articolo 61, comma 2, del Codice Privacy (decreto legislativo n. 196/2003) che regola la pubblicazione dei dati personali degli iscritti in albi professionali e all’articolo 97 del Regolamento intermediari (Regolamento Consob n. 16190/2007) che specifica quali sono i dati che l’Organismo deve rendere pubblici. Tra questi non c’è il nominativo dei soggetti abilitati per conto dei quali l’iscritto ha operato in passato. Ocf non poteva che adeguarsi anche perché le sanzioni in caso di inosservanza sono salate e in alcuni casi salatissime. In primo luogo il Garante della Privacy Antonello Soro (nella foto in alto a destra), oltre alle misure preventive, di conformità e interdettive rispetto al trattamento dei dati, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 10mila euro fino ad un massimo di 120mila euro, ovvero multe che vanno da 6.000 fino a 36mila euro per la comunicazione illecita a terzi di dati. Inoltre la diffusione di informazioni ulteriori rispetto a quanto prescritto dall’articolo 97 del Regolamento Intermediari potrebbe esporre l’Ocf al rischio di una sanzione della Consob da 5.000 a 5 milioni di euro (ai sensi dell’articolo 190-ter, comma 2, lettera c del Tuf che continua a trovare applicazione in attesa dell’assolvimento degli adempimenti previsti per l’avvio delle nuove funzioni e del nuovo albo).

ECCO PERCHÉ BISOGNA ISPIRARSI AL PASSATO – Diritto all’oblio o meno la storia professionale dei consulenti finanziari, siano essi ancora iscritti o cancellati dall’Albo Apf, deve tornare pubblica e consultabile da tutti i risparmiatori. A pensarla così è Maurizio Bufi (nella foto a destra in basso), presidente di Anasf. “Ritengo che la trasparenza e la completezza delle informazioni a disposizione del pubblico siano una ricchezza in sé e comunque rappresentino una modalità di approvvigionamento di notizie utili, ancorché sensibili, che risponde più in generale alla tutela del risparmiatore, affinché chiunque possa verificare la posizione del singolo operatore e la sua storia professionale”, afferma il massimo rappresentante dell’associazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. “In altre parole ritengo che tale tutela debba prevalere sui pur comprensibili obblighi di riservatezza e di privacy del consulente finanziario, che a loro volta rappresentano altrettante forme di tutela seppur rivolte al singolo individuo”. Quali passi sono stati fatti per ripristinare il precedente status quo, con indicazione completa dello storico delle mandanti dei consulenti finanziari? “L’Anasf non ha inteso direttamente intervenire sulla delicata materia, manifestando apprezzamento per la posizione espressa dall’Organismo, proprio perché è quello l’ambito specifico e consono per formulare le eventuali osservazioni, che poi effettivamente sono state fatte alla Consob”, ha spiegato Bufi. Già perché l’Ocf non è rimasta inerte sul tema della pubblicazione dei dati dei cf. Anzi, come spiega lo stesso Ocf a BLUERATING “l’Organismo ha richiesto alla Consob l’adozione di modifiche del Regolamento Intermediari che ne consentano la pubblicazione. La Consob dovrebbe a breve mettere in consultazione queste modifiche al Regolamento insieme ad altre necessarie per l’aggiornamento del quadro regolamentare”.

DARE INFORMAZIONI ANCHE SUI CANCELLATI – C’è curiosità di capire se la Consob, nelle modifiche al Regolamento Intermediari che metterà in consultazione (ci si augura a breve), farà propria la proposta di Assoreti (inviata all’authority il 18 febbraio del 2014) di poter rendere visibili i dati anche dei cf cancellati. Nella proposta dell’associzione delle reti di consulenza finanziaria si legge, “Nella convinzione che la conoscenza di tali informazioni risponda tuttora al preminente interesse pubblico si chiede (…) di valutare con la ritenuta urgenza l’opportunità di integrare il proprio Regolamento Intermediari prevedendo il potere/dovere dell’Organismo di mantenere la pubblicità anche dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari, n.d.r.) cancellati e delle delibere nominative di cancellazione. A tale scopo potrebbe anche essere previsto un termine, per esempio quinquennale, per il mantenimento nell’Albo delle informazioni potenzialmente più sensibili, quali quelle relative alla causa della cancellazione”. Ora non resta che attendere la consultazione e poi il Regolamento Intermediari sperando davvero che la Consob torni a consentire la pubblicazione della storia professionale integrale del consulente finanziario nell’interesse di tutti i soggetti in gioco: risparmiatori, società e professionisti degli investimenti.

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