Crac Parmalat, Cirio, Argentina: le sperenze non sono finite

ASSORISP Protection, l’associazione nata per aiutare i risparmiatori a muoversi nella giungla del mondo finanziario (www.assorispprotection.it), fa sapere ai malcapitati investitori che rimangono ancora le azioni di nullità e di annullabilità (se questa non e’ prescritta) con cui poter recuperare tutto o parte del capitale investito attraverso la banca. I risultati ci sono.

L’associazione fa sapere che finora ha avviato circa 200 procedimenti e che gran parte di queste azioni si e’ conclusa con successo: ben l’80% degli investitori ha recuperato gli importi investiti che in media si aggiravano intorno ai 100 mila euro. Nella metà dei casi la banca ha preferito anticipare la chiusura del contenzioso con un accordo.

L’azione di nullità può addirittura portare alla restituzione dell’intero capitale investito inizialmente a cui si devono aggiungere gli interessi legali maturati negli anni fino alla effettiva riconsegna dei soldi. Questo procedimento non si prescrive, vale a dire che – sempre che ci siano i presupposti di legge – si potrà agire in giudizio contro le banche per far valere la nullità anche tra 20 anni. In questo modo si contraddice l’ipotesi sussurrata pro domo sua da ambienti bancari secondo cui a partire dal dicembre 2006 i risparmiatori non potevano più agire contro le banche per recuperare le somme investite in titoli argentini poi caduti in default.

Ma quando e’ possibile agire per nullità? Questa via e’ praticabile, per fare un esempio, nei casi in cui manchi della documentazione prevista dalla legge. In molti casi si è potuto agire in giudizio perché non c’era l’ordine di acquisto firmato dall’investitore. Ma non soltanto l’assenza del pezzo di carta consegnato dalla banca può far saltare il contratto. La legge prevede, infatti, che gli ordini si possano impartire alla banca anche per via telefonica. In questo caso l’istituto bancario deve conservare la registrazione telefonica.

Spesso invece e’ accaduto che la banca non e’ riuscita a presentare questo materiale perché non l’ha conservato oppure perché la registrazione della telefonata semplicemente non era partita. Nel caso dell’azione di annullabilità si ha invece il risarcimento del danno che non e’ detto che coincida però con la restituzione del capitale. Per fare un esempio, un risparmiatore che aveva investito nei bond dell’Argentina e che dopo il default ha deciso di vendere i titoli argentini, con l’azione di nullità potrà recuperare il 70% dell’investimento a cui però vanno sottratte le cedole maturate negli anni precedenti al crac. Questo perché rivendere i titoli obbligazionari a quell’epoca gli aveva sicuramente permesso di recuperare un 30% della somma investita originariamente.

Questo particolare procedimento di annullabilità ha però un termine prescrizionale, vale a dire che si prescrive in 10 anni dal momento in cui e’ avvenuto l’investimento. Vi si può ricorrere quando, per esempio, e’ mancata l’informazione adeguata da parte della banca, ma anche quando si riesce a dimostrare che l’istituto effettuava attività di consulenza non autorizzata in caso di conto amministrato. Assorisp suggerisce di valutare la situazione in concreto e badare bene a non aver perso le carte consegnate dalle banche. Perdere la causa significa, infatti, doversi poi accollare anche tutti i costi legali: al danno si aggiungerebbe un’altra beffa.

ASSORISP PROTECTION
Via Fabio Filzi n 23, Milano, 20100
tel.02-66.70.39.06

www.assorispprotection.it

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