Successione testamentaria: i suggerimenti di Scm Sim

A cura di Scm Sim
Al momento dell’apertura della successione, coincidente con la dipartita del de cuius, l’eredità può essere devoluta attraverso due differenti modalità: per legge o per testamento. Nel primo caso si ha quella che viene denominata successione legittima, per cui tutto il patrimonio viene trasmesso ai parenti più prossimi del defunto, secondo le regole e le percentuali dettate dal Codice Civile. Tale tipologia di successione è considerata residuale, in quanto avviene solamente nel caso in cui il defunto non abbia redatto un testamento. In questo caso, a seconda della categoria e del numero dei parenti del de cuius viene stabilito chi eredita ed in che misura. Vengono chiaramente favoriti i familiari più stretti: coniuge e discendenti e, solamente in assenza di questi ultimi, vengono chiamati all’eredità gli ascendenti ed in mancanza di questi fratelli o sorelle e così di seguito.
Nel caso in cui il defunto trapassi senza lasciare nessuno soggetto che rientri nelle suddette categorie, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. Ad ogni modo la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado. Ciò significa che se non vi dovessero essere parenti entro il sesto grado l’eredità andrà devoluta interamente allo Stato, il quale ovviamente non risponderà dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.  Orbene, nel caso di successione legittima si viene a creare una comunione ereditaria tra tutti i chiamati che accettano l’eredità, in cui ciascun erede parteciperà per la quota ad egli spettante.
Alternativa alla suddetta successione ex lege è la successione testamentaria, che si verifica in tutti quei casi in cui un soggetto decida di gestire personalmente la propria successione tramite testamento. Questo è un atto revocabile con cui taluno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di testamento, redatte in forme e modi differenti tra loro:
Testamento olografo: redatto direttamente dal soggetto interessato. Per essere valido dev’essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
Testamento pubblico: ricevuto dal notaio. Il testatore, in presenza di due testimoni dichiara al notaio la propria volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso, il quale successivamente dà lettura del testamento al testatore e ai due testimoni.
Testamento segreto: consegnato in forma chiusa e sigillata al notaio. Può essere scritto sia dal testatore che da un soggetto terzo, anche con mezzi meccanici, purchè sia sempre sottoscritto dal testatore. Il testamento viene sigillato e così consegnato, dinanzi a due testimoni al notaio.
Diversi sono i vantaggi della successione testamentaria che, come anticipato, permette al soggetto interessato di disporre delle proprie sostanze e di:
– suddividere il proprio patrimonio, evitando così le problematiche insite nella comunione ereditaria;
– attribuire parte dell’eredità (quota disponibile) a soggetti terzi o che comunque non ne avrebbero diritto secondo le regole della successione legittima;
– attribuire dei legati;
– fare disposizioni a titolo universale o particolare sotto condizione sospensiva o risolutiva;
– apporre un onere in capo all’erede o al legatario;
– nominare un esecutore testamentario, ossia un soggetto deputato a far sì che siano esattamente
eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
Come già evidenziato il testamento può essere sempre revocato sia in maniera espressa che tacita, mediante la redazione di un testamento successivo che sia incompatibile con quello precedente (in quest’ultimo caso se dovessero essere incompatibili solamente alcune disposizioni verranno annullate solamente queste ultime). Alla luce delle suesposte considerazioni il testamento, per quanto sia alquanto sottovalutato e poco utilizzato, configura uno strumento di pianificazione davvero interessante, che può facilmente combinarsi con altri strumenti. Basti pensare all’istituzione dei trust testamentari ovvero alla possibilità, sempre in sede testamentaria, di apportare beni in trust, di nominare o modificare il beneficiario di una polizza vita, etc.
Nonostante i diversi vantaggi rappresentati, in Italia solamente il 15% delle successioni è regolata in via testamentaria. In ogni caso, nonostante il testamento appaia un atto molto semplice risulta essere uno strumento alquanto delicato che va utilizzato con la massima cura, sia perché un vizio formale può comportare la nullità dello stesso, sia perché trattandosi di atto che diventerà effettivamente conoscibile o quantomeno utilizzabile solamente nel momento in cui colui che l’ha redatto non ci sarà più occorrerà essere ben precisi nella trascrizione delle volontà del testatore.
Inoltre risulta indispensabile un’approfondita conoscenza del diritto successorio, in quanto occorrerà rispettare i vari diritti in capo agli eredi e rispettare le quote riservate ai legittimari (coniuge, discendenti ed ascendenti). Per fare ciò si dovrà ricostruire perfettamente l’intera massa ereditaria (costituita da attività e passività), considerando anche tutto ciò che è avvenuto durante la vita del de cuius, con particolare riguardo alla sua situazione familiare ed alla elargizione di liberalità dirette e/o indirette.
IL CONTRATTO DI ESCROW. La terminologia escrow deriva dal francese antico escroe, parola che indicava i rotoli cartacei sui quali venivano sottoscritti contratti che dispiegavano i propri effetti solamente nel caso in cui un determinato evento si fosse verificato, vincolando i contraenti a perfezionare gli accordi stipulati. La stessa etimologia nasconde le funzioni per il quale tale strumento giuridico è stato concepito, ossia un idoneo sistema di garanzie a tutela della esatta esecuzione delle rispettive obbligazioni. L’escrow si sostanzia in un negozio trilaterale atipico, accessorio, collegato ad un contratto principale sottostante benché autonomo ed indipendente, rispetto al quale svolge una funzione di garanzia. In tale contratto intervengono:
• il depositante: ossia il soggetto che deposita a titolo di garanzia il/i bene/i oggetto dell’escrow agreement;
• il depositario (escrow agent): ossia un soggetto terzo (molto spesso una banca o una fiduciaria) che riceve dal depositante il bene oggetto del contratto di escrow affinchè lo stesso venga custodito ed, in seguito, trasferito al beneficiario – ovvero restituito al depositante – al verificarsi di una determinata condizione, con chiara natura fiduciaria;
• il beneficiario: colui a garanzia del quale viene effettuato il deposito.
In particolare, nella figura dell’escrow agent trova una particolare valenza il ruolo della fiduciaria quale garante dell’esecuzione del contratto. Il ruolo della fiduciaria può declinarsi, ad esempio, nei contratti di cessione delle partecipazioni di una società, ove, solitamente, le parti si accordano affinché le quote oggetto della transazione o il corrispettivo in denaro vengano trasferite alla fiduciaria che, nel suo ruolo di escrow agent, assume l’obbligo di consegnarle all’avente diritto soltanto dopo il verificarsi della condizione prevista. Da ultimo si pensi all’ipotesi di un utilizzo più sofisticato, ossia quello di strumento atipico nei rapporti finanziari tra istituti di credito e gruppi di società, al fine di permettere alla società capogruppo di svolgere la propria assistenza finanziaria alle società controllate. In questo caso il mandato di escrow permette di realizzare simultaneamente gli obiettivi della lettera di patronage e del pegno su quote sociali.
BREXIT: LE RICADUTE IN AMBITO IVA. La storica decisione assunta dai sudditi britannici chiamati a decidere della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea continua – e continuerà nei prossimi mesi – a monopolizzare  l’attenzione dei media.  Un aspetto ancora trascurato nel dibattito pubblico italiano è quello riguardante le probabili ricadute della prospettata fuoriuscita sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), un’imposta di ispirazione comunitaria che colpisce ogni fase della produzione e lo scambio di beni e servizi. In prima battuta può rilevarsi come le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie ma bensì come, rispettivamente, cessioni all’esportazione ed importazioni, con la conseguente applicazione per le seconde dell’imposta in dogana e decadenza degli obblighi dichiarativi a fini riepilogativi relativi agli scambi intercomunitari.
Anche gli adempimenti formali collegati alle prestazioni di servizi subiranno un mutamento, in quanto le prestazioni rese da contribuenti italiani non saranno più soggette ad IVA e, diversamente, quelle ricevute saranno sottoposte a reverse charge con emissione di autofattura.
Verranno altresì a mancare le semplificazioni riconosciute dall’attuale normativa in favore dei soggetti stabiliti nell’Unione in relazione a triangolazioni comunitarie, vendite a distanza, trasferimenti di beni mobili in altri Stati membri per lavorazioni, prestazioni di servizi e così via. I soggetti stabiliti in Regno Unito non potranno più operare ai fini IVA in Italia sfruttando la procedura di identificazione diretta, ma dovranno nominare un rappresentante fiscale. Realisticamente ad adempimenti analoghi saranno chiamati soggetti italiani che volessero operare nel Regno Unito in assenza di una stabile organizzazione in loco.
Infine, fintanto che non saranno conclusi i negoziati di fuoriuscita dall’Unione e dunque compiutamente definito il perdurare o meno delle condizioni di reciprocità tra Regno Unito e Paesi membri in relazione al diritto di c.d. rimborso IVA per non residenti, i contribuenti italiani non potranno ottenere in patria il rimborso dell’imposta assolta all’estero (e viceversa per i contribuenti britannici).

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