Questione di professionalità

Il decreto ministeriale del Dipartimento del Tesoro circa il regolamento in materia di requisiti dei consulenti finanziari è attualmente in consultazione pubblica. Sarebbe auspicabile che, in relazione ai requisiti di professionalità (articolo 4, comma 2), si definisca finalmente l’oggetto in termini di “competenza professionale” piuttosto che di semplice “conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche”. La differenza è significativa. Infatti le “conoscenze specialistiche” rappresentano solo una componente della competenza professionale che, come la letteratura internazionale evidenzia, sono 4: 1) cognitive; 2) funzionali; 3) comportamentali; 4) etico-valoriali. Se si intende dare al consulente finanziario un reale status professionale, è necessario che i requisiti professionali siano indicati e verificati su tutte le competenze, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e con il Quadro Nazionale (QNQ), mediante i loro descrittori: a) Conoscenze; b) Abilità; c) Responsabilità e autonomia. Quest’ultimo evoca la competenza etico-valoriale del professionista che rappresenta, al pari delle altre competenze, un requisito irrinunciabile per una professione che ha un elevato impatto sociale.  Infine, è opportuno anche indicare che i requisiti professionali siano espressi “in materia di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale” piuttosto che “in materia di investimenti”. Ciò è maggiormente coerente con la figura professionale che da promotore e venditore di prodotti si è evoluta verso la prestazione di un servizio di pianificazione. Per tutti questi aspetti le norme tecniche di UNI sono certamente un riferimento: Norma Tecnica UNI ISO 22222:2008, Serie Norma tecnica 11348-1/2/3:2018; Prassi di Riferimento UNI/PdR 36:2018.

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