di Luigi Rizzi
a riserva di attività a favore delle banche e degli intermediari mobiliari relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti (definita dall’art. 1, comma 5-septies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”), già derogata dall’art. 18-bis del TUF, che consente lo svolgimento di tale attività anche da parte dei consulenti persone fisiche iscritti in un apposito albo, è definitivamente venuta meno con la legge n.69/2009, la quale ha introdotto l’art. 18-ter del TUF. La disposizione da ultimo richiamata ha infatti consentito anche alle SpA e alle Srl di prestare il servizio in oggetto, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza della clientela, a condizione che tali società siano in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le competenti Autorità.
Considerato quanto sopra, il servizio in oggetto potrà dunque essere svolto da: intermediari mobiliari; persone fisiche in possesso di requisiti indicati dal MEF; SpA e Srl dotate dei requisiti di indipendenza e patrimonialità definiti da apposito regolamento del MEF, ed i cui esponenti aziendali posseggano i requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Per quanto attiene ai consulenti finanziari, il decreto del MEF n. 206/2008 ha disciplinato i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’apposito albo.
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