Non faceva quello che gli dicevano i clienti: la Consob sospende un promotore

SOSPENSIONE SANZIONATORIA – Il promotore finanziario Gian Giacomo Schiaffino è stato sospeso dall’Albo in via sanzionatoria per un mese. Il motivo? Quando due suoi clienti gli hanno chiesto di procedere al disinvestimento di uno strumento finanziario per esigenze di liquidità, il promotore ha assicurato di aver eseguito la disposizione richiesta e ha consegnato loro 15.000 euro in contanti. La somma proveniva però da prestiti dei genitori e della sorella del promotore sresso. Alla scadenza dello strumento finanziario sottoscritto dai due clienti poi, Schiaffino avrebbe eseguito, tramite canale telematico, due disposizioni di bonifico dal conto corrente intestato ai clienti al proprio conto corrente a restituzione dei 15.000 euro e avrebbe consegnato ai clienti stessi la somma di 1.280 euro in contanti corrispondenti alla cedola annuale maturata al rimborso del titolo. Il promotore, che per questo motivo è anche stato sospeso per quattro settimane dall’attività svolta presso Banca Fideuram, ha giustificato il proprio comportamento con lo “scopo di non creare un danno economico ai clienti (…)” dal momento che, all’epoca dei fatti, il titolo in questione “(…) era quotato ampiamente sotto la pari, pertanto la vendita anticipata anche parziale sul mercato avrebbe provocato una consistente perdita in conto capitale”. Il promotore avrebbe inoltre anticipato ai clienti, prelevandola dal proprio conto corrente, la somma di 2.500 euro in contanti, somma che è stata successivamente restituita dai clienti mediante assegno circolare a favore della madre del promotore.

LE VIOLAZIONI –
Nel fare tutto questo, si legge nella delibera Consob n. 18998, Schiaffino ha omesso di eseguire operazioni disposte dai clienti, comunicato loro informazioni non rispondenti al vero, ricevuto modulistica firmata in bianco e perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti e ha utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti. Si tratta di violazioni per cui il regolamento Consob dispone la radiazione dall’Albo, consentendo tuttavia di applicare la sanzione immediatamente inferiore o superiore a seconda delle circostanze specifiche. In questo caso la Commissione ha deciso di sospendere il promotore in via sanzionatoria per un mese dal momento che le condotte illecite accertate sono state poste in essere nei confronti di due soli clienti; le irregolarità hanno riguardato una somma di denaro non particolarmente elevata; i clienti interessati non hanno sporto reclamo e dalla condotta di Schiaffino non è derivato alcun danno ai clienti.

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