Promotori – “Aggiusta” il rendiconto, sospeso pf di provenienza Fineco

Tratto dalla newsletter Consob

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 10809 del 16 luglio 1997 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Franco Meozzi, nato a Firenze il 30 gennaio 1962 e residente [… in provincia di Arezzo …];

VISTO l’esposto del 9 luglio 2009 con cui la sig.ra …, in qualità di erede universale del sig. …, ha riferito:

1) di aver chiesto informazioni alla FinecoBank S.p.A., Agenzia di Città di Castello – presso la quale risultava che il de cuius sig. …, nell’ambito delle varie gestioni patrimoniali a suo tempo attivate anche attraverso il promotore sig. Meozzi, aveva somme a credito per circa 151.301,00 euro – al fine di conoscere l’importo esatto delle somme da svincolare a proprio favore;

2) che FinecoBank S.p.A. le aveva comunicato che il predetto importo era costituito dalle seguenti somme residue: a) c/c n. … con saldo creditore di euro 1.592,83; b) deposito titoli n. … valorizzato in euro 6.203,76; c) Fondo Vitamin Allocazione di Capitalia A.M., per un controvalore di euro 33.513,38 attualizzato in euro 35.465,82;

3) di aver contattato il promotore finanziario sig. Meozzi per ottenere delucidazioni in merito alla perdita subita dal sig. …;

4) che il sig. Meozzi aveva giustificato la minusvalenza asserendo che la stessa fosse da attribuire a presunte operazioni di trading on line effettuate direttamente dal sig. …;

5) di aver ottenuto in data 1° agosto 2008 dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Sansepolcro, un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca e del sig. Meozzi con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di 43.409,20 euro;

6) di aver stipulato, in data 22 dicembre 2008, un accordo transattivo con la Banca che si era impegnata, tra l’altro, ad effettuare un’approfondita verifica in merito alla sussistenza dei cespiti patrimoniali connessi a tutti i rapporti intercorsi tra il de cuius e la Banca o con SGR terze, anche per il tramite del promotore sig. Meozzi;

7) che la Banca si era impegnata a trasmettere entro 60 giorni dalla stipula della suddetta transazione tutta la documentazione relativa ai predetti rapporti bancari-finanziari;

8) di non aver mai ricevuto la documentazione attestante l’esistenza dei rapporti asseritamente gestiti tramite il servizio di trading on line, né la certificazione delle minusvalenze, onde poter verificare l’entità delle perdite subite dal sig. …;

VISTE le note del 9 novembre e 31 dicembre 2009 con cui FinecoBank S.p.A., riferendo i medesimi fatti contenuti nel sopracitato esposto, ha dichiarato che, in allegato al decreto ingiuntivo notificato dalla sig.ra …, figurava un rendiconto contenente una valorizzazione – proveniente dal promotore finanziario sig. Meozzi – che riportava saldi non riferibili a strumenti finanziari compresi tra quelli valorizzati dai sistemi della Banca ed ha, inoltre, precisato di aver chiesto chiarimenti al sig. Meozzi il quale aveva giustificato il proprio comportamento affermando che:

1) il sig. …, in virtù del loro rapporto di fiducia, aveva trasferito presso FinecoBank S.p.A. parte degli investimenti in essere presso altri intermediari a seguito delle perdite subite (circa 50.000,00 euro);

2) il medesimo sig. … aveva dichiarato di essere disposto ad utilizzare qualsiasi strumento speculativo pur di recuperare la predetta minusvalenza: nonostante i tentativi di dissuasione “fui costretto dalle sue insistenze a dargli delle spiegazioni puramente tecniche su quali fossero i prodotti più speculativi che avrebbe trovato sulla piattaforma ribadendo che avrebbe dovuto operare in assoluta autonomia e senza il mio supporto”;

3) dopo alcune operazioni dall’esito disastroso le minusvalenze avevano raggiunto un totale di 100.000,00 euro sicché il cliente decise di tornare ad investire su prodotti più consoni al suo profilo di rischio;

4) aveva concordato con il cliente di rivalutare almeno una volta l’anno la diminuzione delle minusvalenze (“Mi chiese quindi specificatamente di creargli un rendiconto in cui fossero riportati insieme agli investimenti anche quelle minusvalenze, in aumento o in diminuzione a seconda dell’andamento dei suoi investimenti. Quindi tutto è stato fatto nel tentativo di alleviare, per lo meno a livello psicologico, gli effetti delle minusvalenze generatesi prima in altra società a cui si sono sommate quelle derivanti dal tentativo di recuperare le prime”);

5) non aveva conservato una copia del rendiconto che aveva “la sola funzione di alleviare il disagio del cliente” il quale, peraltro, poteva verificare la propria situazione sia telefonicamente che via Internet;

CONSIDERATO, inoltre, che FinecoBank S.p.A. ha aggiunto di aver adottato nei confronti del promotore sig. Meozzi il provvedimento della raccomandazione, a seguito della consegna al cliente sig. … di documentazione non ufficiale e non corrispondente alla reale situazione dello stesso;

VISTA la nota del 20 aprile 2010, notificata al promotore il successivo 22 aprile, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato al sig. Meozzi la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già art. 95, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998) per avere comunicato e trasmesso al sig. … informazioni e documentazione non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che il sig. Meozzi non ha ritenuto di avvalersi di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

VISTA la nota del 12 ottobre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il fascicolo istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertata la fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 14 ottobre 2010, ricevuta dal promotore il successivo 19 ottobre, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Meozzi l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;

CONSIDERATO che anche in tale fase procedimentale il sig. Meozzi non ha ritenuto di utilizzare alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 7 marzo 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertata la condotta oggetto di contestazione in quanto il sig. Meozzi ha ammesso nelle dichiarazioni rilasciate dinanzi all’Intermediario di aver consegnato al sig. … il rendiconto datato 7 agosto 2006 contenente una valorizzazione – pari a 151.301,00 euro – difforme rispetto a quella reale (circa 43.000,00 euro): nessuna valenza scriminante può essere, infatti, attribuita alla finalità (alleviare il disagio psicologico sofferto dal cliente a causa delle minusvalenze verificatesi nei suoi investimenti) che avrebbe giustificato il predetto comportamento; risulta, inoltre, inconferente la circostanza che il cliente potesse verificare autonomamente la propria situazione patrimoniale in quanto ciò non esonerava il promotore dall’obbligo di consegnare documentazione contenente informazioni veritiere;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, del provvedimento di sospensione sanzionatoria dall’Albo unico dei promotori finanziari per un periodo di tre mesi, posto che:

– ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, i promotori finanziari che violano le norme del medesimo decreto e le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, sono puniti in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 5, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Regolamento Consob n. 16190/2007, “la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente (…) inferiore”;

– si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, sussistendo le seguenti circostanze attenuanti:

i. l’illecito accertato è stato realizzato nei confronti di un solo cliente;

ii. il promotore non risulta aver tratto alcuno specifico e diretto vantaggio per effetto della condotta illecita accertata;

iii. dagli atti del presente procedimento non risultano ulteriori irregolarità né che siano stati proposti altri reclami nei confronti del promotore;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Franco Meozzi, nato a Firenze il 30 gennaio 1962 e residente [… in provincia di Arezzo …] è sospeso, per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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