Promotori, training class: oggi parliamo di contratti forward

RISPOSTA C – In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione all’Organismo per la tenuta dell’Albo, previsti dal regolamento Consob 1690/07, il promotore può essere sanzionato mediante sanzione pecuniaria o richiamo scritto. La soluzione alla domanda pubblicata venerdì era quella contraddistinta dalla lettera C. a riproponiamo di seguito:

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 103 della delibera CONSOB 16190/07, il promotore può essere sanzionato:
A-    Esclusivamente mediante sanzione pecuniaria
B-    Mediante radiazione dall’Albo o richiamo scritto
C-    Mediante sanzione pecuniaria o richiamo scritto
D-    Esclusivamente mediante radiazione dall’Albo

LA DOMANDA DI OGGI – Il nuovo quesito della nostra training class, dedicata agli aspiranti promotori finanziari alle prese con l’esame per l’iscrizione al’Albo, riguarda i contratti cosiddetti “forward”: mettete alla prova la vostra preparazione e tornate domani a cpntrollare la risposta.
Nei contratti forward:
A: Il prezzo di scambio è quello del sottostante alla data di stipula
B: I contraenti possono chiudere l’operazione prima della scadenza anche senza ilconsenso della controparte
C: i contraenti sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte
D: i contraenti non sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte solo inipotesi di presenza della clearing house

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