Contributi a fondo perduto, Enasarco replica a Federcontribuenti

Un lungo comunicato con una replica a Federcontribuenti. A diffonderlo è stata la Fondazione Enasarco, che ha risposto su diversi punti ai rilievi che la stessa Federcontribenti aveva avanzato nei giorni scorsi, sollecitando una riforma di Enasarco, l’ente di previdenza e assistenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari (vedi qui la notizia).

Ecco, di seguito il testo del comunicato di Enasarco

Dopo aver visionato i punti sintetizzati con il titolo “manifesto per la tutela dei diritti di agenti ed ex agenti e del loro futuro pensionistico” di Federcontribuenti, informiamo i lettori che la stragrande maggioranza delle questioni sollevate non sono in alcun modo di competenza della Fondazione Enasarco, riguardando esclusivamente aspetti fiscali o sindacali, come ad esempio la proposta di adeguamento di provvigioni minime reali o la previsione di un reddito minimo annuo garantito per l’iscrizione all’Ente. In altri casi si tratta di aspetti già disciplinati dalla legge o dalla Fondazione in maniera analoga a quella auspicata dal “manifesto” come ad esempio la parificazione dei poteri ispettivi tra funzionari Enasarco e ispettori INPS o le sanzioni per periodi di prova usati per eludere la contrattualizzazione.

Riguardo invece la proposta di ricongiungere la contribuzione Enasarco con quella INPS, si rinvia all’attuale normativa nazionale, che consente la totalizzazione ed il cumulo solo per i versamenti contributivi non coincidenti. Tale requisito, per i contributi Enasarco, non può mai concretizzarsi, stante l’obbligo ex lege di doppia contribuzione. Non riteniamo di dover commentare invece la proposta di riduzione da 20 a 5 anni dei minimi contributivi per l’ottenimento della pensione.

Quanto infine alla questione dei “silenti”, la Fondazione Enasarco è già intervenuta per introdurre, in presenza di determinati requisiti, misure specifiche in favore di chi non ha raggiunto i 20 anni di contributi, ma l’Ente non potrà mai intervenire in contrasto con i principi di solidarietà e sostenibilità, posti a tutela di tutti i contribuenti e richiesti dalla legge.

Di seguito nel dettaglio, la risposta alle questioni sollevate dalla proposta di Federcontribuenti:
Le dichiarazioni rese dalla Federcontribuenti nel corso della conferenza stampa, così come i punti indicati nel loro “Manifesto”, dimostrano in modo chiaro la scarsa conoscenza dell’universo Enasarco e della disciplina che riguarda, in materia previdenziale, l’attività dell’agente e del rappresentante di commercio.
Molti degli argomenti trattati, nonché le proposte ipotizzate da Federcontribuenti, attengono ad una sfera di competenza non riconducibile ad Enasarco, nella quale, quindi, la Fondazione non può agire in modo diretto.
Ne sono un esempio la proposta di adeguamento di provvigioni minime reali (n. 5) o la previsione di un reddito minimo annuo garantito per l’iscrizione all’Ente (n. 9). Un intervento della Fondazione in tali materie interferirebbe con la contrattazione tra l’agente e le ditte, che è rimessa alle parti dalla legge.
Allo stesso modo non è possibile un intervento diretto e modificativo autonomo da parte della Fondazione in merito alle provvigioni (che si richiedono mensili e non più trimestrali, n. 2) e alla qualificazione dei crediti vantati dagli agenti come privilegiati in ipotesi di procedure concorsuali che vedano coinvolte le ditte preponenti (n. 10).
La materia è disciplinata dal legislatore, attraverso il codice civile.
Da un lato l’art. 1749 c.c. prevede la consegna, da parte della preponente all’agente, dell’estratto conto provigionale al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate. Nulla vieta alle parti, ovviamente, di prevedere termini di pagamento più favorevoli per l’agente.
Altrettanto vale per il privilegio dei crediti in caso di procedure concorsuali, già previsto dall’attuale normativa, che riconosce privilegio alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo (art. 2751-bis, n. 3, c.c.).
È evidente, per entrambi gli esempi riportati, che pur non rimanendo indifferenti alle necessità ed ai bisogni dei propri iscritti, la Fondazione non potrebbe derogare alla disciplina nazionale, tra l’altro non attinente strettamente a materia previdenziale di sua competenza.
Altrettanto complesso sarebbe prevedere un obbligo, in capo alle ditte preponenti, di deposito del contratto (n. 10), poiché la forma scritta del contratto di agenzia è richiesta solo ai fini della prova e non è prevista, dalla legge, come requisito di validità del contratto.
Nonostante ciò, la Fondazione al momento dell’iscrizione e della comunicazione di avvio del mandato richiede alla ditta preponente tutte le informazioni utili al versamento contributivo, in ragione del fatto che l’impresa è responsabile dei versamenti stessi.
Inoltre, vi sono dei punti del Manifesto che evidenziano ancor di più la mancata conoscenza del mondo Enasarco, in quanto si richiedono riforme su aspetti che la Fondazione già affronta in modo analogo a quanto proposto (nn. 6 e 7).
In materia di vigilanza ispettiva, la Fondazione Enasarco già valuta come primaria la denuncia di evasione contributiva presentata dall’agente, con obbligo per l’ispettore di attivare l’indagine entro 40 giorni dall’assegnazione della segnalazione. L’agente viene informato del nominativo del funzionario che procederà all’indagine ispettiva ed il termine presunto di conclusione della stessa, così come viene informato dell’esito.
Anche la proposta di assimilare i poteri ispettivi dei funzionari Enasarco con quelli riconosciuti agli ispettori INPS appare, quantomeno, particolare, poiché tale riconoscimento esiste dagli anni ’80 (D.L. 463/1983 art. 3, convertito con L. 638/1983).
Per quanto concerne l’ipotesi di un contraddittorio, con l’agente o un suo delegato, in fase di contenzioso, sussiste una normativa procedurale nazionale (codice di procedura civile) che offre un’ampia disciplina sulle parti necessarie o facoltative nei procedimenti giudiziali. È evidente che l’intervento di Enasarco in modo diretto non risulta possibile.
Il Manifesto auspica, altresì, l’introduzione di sanzioni per periodi di prova usati per eludere la contrattualizzazione (n. 8), le sanzioni erogate da Enasarco a seguito di indagine ispettiva già prevedono la retrodatazione della decorrenza del rapporto di agenzia, con ricomprensione del periodo di prova nel calcolo sanzionatorio.
Per quanto concerne la richiesta di “indicazione in fattura elettronica della casa mandante del nome dell’agente” (n. 3) la formulazione risulta anomala e poco comprensibile, in quanto il soggetto che emette fattura è l’agente nei confronti della ditta e non il contrario.
In tema di “inserimento della figura dell’agente nel DURC della casa mandante” (n. 4) e di costituzione di una camera di mediazione con gli Ordini degli Avvocati (n. 11), la Fondazione non ha facoltà di azione diretta ed autonoma poiché la materia non è di competenza di Enasarco ed i soggetti coinvolti sono molteplici (Legislatore, Parti Sociali, INPS etc.).

In materia di ricongiunzione della contribuzione Enasarco con quella INPS (n. 1) (così come in materia di cumulo e totalizzazione contributiva) si rinvia all’attuale normativa nazionale, che consente l’applicazione di tali istituti solo per i versamenti contributivi non coincidenti. Nel caso di Enasarco la non coincidenza non può mai concretizzarsi, in quanto esiste un obbligo di doppia contribuzione per l’agente all’INPS e all’Enasarco, tenuto conto che la Fondazione ha natura obbligatoria integrativa e non sostituiva rispetto all’INPS.

Del resto la natura obbligatoria della contribuzione degli agenti e rappresentanti di commercio è dovuta alle peculiarità di una categoria particolarmente diffusa in Italia e ampiamente rappresentata nel tessuto produttivo delle Piccole Medie Imprese. Va inoltre ricordato che le prestazioni Enasarco, peraltro, vanno ben oltre il trattamento pensionistico integrativo. Soltanto considerando quelle del lavoro si va dall’indennità di fine rapporto, all’assicurazione sanitaria, dal contributo per corsi di formazione, alle erogazioni in casi di bisogno economico, contributi per acquisto veicolo e per infortunio malattia o ricovero. A questi benefici si aggiunge il lungo elenco di prestazioni per la famiglia, come i mutui fondiari convenzionati, l’assegno per nascita o adozione, il contributo per asilo nido, per maternità, per assistenza ai figli disabili, per l’acquisto di libri scolastici, per soggiorni estivi per bambini, per l’assegnazione del premio studio (diploma o laurea) e per l’assegnazione del premio per la tesi di laurea. Ci sono infine anche le prestazioni dedicate alla terza età come la pensione di anzianità, di invalidità, di inabilità, ai superstiti (reversibilità), il supplemento di pensione, le convenzioni per la cessione del quinto, contributo sanitario per agenti over 75, quello per assistenza personale permanente, per case di riposo e per spese funerarie.

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