La sede del consulente, la Cassazione si esprime

Recentemente la Cassazione si è espressa sulla natura del consulente abilitato e dei suoi uffici. Un paio di sentenze di merito avevano ritenuto equiparabili alle dipendenze dell’intermediario gli uffici degli allora promotori e avevano stabilito la validità dei contratti firmati al loro interno, escludendo l’applicazione delle regole del “fuori sede”. La Cassazione ha cancellato tutto. In primo luogo gli uffici del consulente abilitato non costituiscono dipendenza dell’intermediario mandante. Il percorso logico (ineccepibile) seguito dalla corte porta ad altre conseguenze egualmente importanti. I consulenti abilitati non sono intermediari finanziari autorizzati, ma loro ausiliari. Inoltre, proprio in virtù della loro natura ausiliaria, i consulenti abilitati non sono soggetti incaricati del collocamento, bensì loro collaboratori. In breve non sono imprese d’investimento. E su questo punto si pone la differenza sostanziale tra consulente abilitato e consulente autonomo. Non è tanto l’autonomia e la consulenza indipendente a fare la differenza. Anche i consulenti abilitati possono fare consulenza indipendente. È una questione di natura organizzativa. La vera linea di demarcazione è la natura delle due categorie di consulenti, gli autonomi e quelli con vincolo di mandato. In breve l’uno, il consulente autonomo, è un’impresa d’investimento autorizzata, l’altro, il consulente abilitato, può essere impresa, ma non d’investimento.

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