Criptovalute: le novità del Mef sulla fiscalità in Italia

Quando si parla di criptovalute, crypto-asset e fisco in Italia, il quadro normativo di riferimento resta tutt’altro che chiaro. E il fatto che molti consulenti e professionisti si siano appiattiti passivamente su alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate di sicuro non aiuta ad eliminare i molti dubbi, come riportato da Cryptonomist.ch.

Le novità del Mef

Situazione questa, che potrebbe complicarsi con l’arrivo di alcune norme che impattano sul fronte del monitoraggio e della privacy. Sul quadro di incertezza normativa incombe la definitiva approvazione decreto del MEF su “modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale”.

Stando alle anticipazioni, dovrebbero essere introdotti a carico degli exchange che opereranno in Italia, obblighi di monitoraggio trimestrale e di periodica comunicazione dei dati delle operazioni della loro clientela servizi all’Oam, l’Organismo che gestisce gli elenchi di agenti e mediatori creditizi. Dati che sarebbero pienamente accessibili a GdF e forze dell’ordine.

A questo si deve aggiungere che l’art. 9 del decreto capienze, solleva le pubbliche amministrazioni da una serie di obblighi che fino ad oggi hanno protetto i dati dei contribuenti. Inoltre, viene abrogato l’art. 2 del Dlgs. 196/2003, che attribuiva al Garante per la privacy il potere di intervenire e di imporre specifiche misure alla pubblica amministrazione in caso di attività di raccolta e trattamento eccessivamente sproporzionate.

Con la giustificazione del contrasto all’evasione si preclude al contribuente l’esercizio di una serie di diritti riconosciuti in base al GDPR come:

  • l’accesso ai dati trattati (art. 15);
  • il diritto alla rettifica (art. 16),
  • alla cancellazione e all’oblio (art. 17),
  • alla limitazione del trattamento (art. 18);
  • il diritto ad ottenere notifica di rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento (art. 19);
  • il diritto alla portabilità dei dati trattati (art. 20).

Soprattutto potranno essere esclusi anche il diritto di opposizione al trattamento mediante profilazione (art. 21), e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona (art. 22), sempre come riportato da Cryptonomistr.ch.

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