Chi estingue il prestito personale ha diritto anche al rimborso del premio assicurativo collegato al mutuo

DOMANDA. Ho estinto in anticipo un prestito personale e chiesto anche il rimborso del premio assicurativo non goduto. Mi è stato risposto che non mi spetta perché la compagnia stabilisce il premio da pagare solo in base all'importo erogato e non anche tenendo conto della durata del finanziamento. Mi pare un pretesto.
G.S., Milano

RISPOSTA. Pare anche a noi un pretesto studiato apposta dopo l'introduzione del Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012. Un pretesto, però, che poggia su basi deboli perché l'articolo 22 comma 15-quater e seguenti prevedono che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore-assicurato, le imprese (nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento) restituiscono al debitore-assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. E' la legge stessa, quindi, a prevedere che il rimborso si calcoli in base al tempo. Un reclamo diretto alla banca-finanziaria dovrebbe essere sufficiente a sbrogliare la matassa. In caso contrario, occorrerà rivolgersi all'Ivass (chiedendo informazioni al numero verde 800-486661 del Contact center dei consumatori, servizio disponibile dalle ore 9 alle 13.30 e dal lunedì al venerdì) per dirimere la questione.

Sportello Credito, Risparmio & Assicurazioni è una rubrica riservata alle domande dei lettori in materia di investimenti finanziari, servizi bancari e assicurativi. Le domande vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

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