Mutui e rate non pagate, cosa cambia per chi vuole comprare casa

Ancora discussioni intorno al decreto mutui del governo. In primo piano le proposte di modifiche per disciplinare l'inadempimento che fa scattare la vendita diretta della banca. Ecco cosa cambia secondo Il Sole 24 Ore.

1. Morosità
Arrivano i paletti del Parlamento per disciplinare (e limitare) la vendita diretta della casa da parte della banca se il contraente non versa le rate del mutuo. Lo schema di parere predisposto dal relatore alla Camera, Giovanni Sanga (Pd), vincola l'Esecutivo a disciplinare l'eventuale inadempimento del consumatore solo per i “mancati” e non per i “ritardati” versamenti. Questo comporta che la morosità per inadempimento (e dunque l'eventuale vendita diretta della casa da parte della banca) scatterà solo dopo 18 rate non pagate e non per le 7 mensilità di cui si era inizialmente parlato.

2. Niente retroattività e stop sulle surroghe
Per evitare ogni possibile applicazione retroattiva della nuova procedura, il Governo dovrà modificare anche il testo unico bancario. Le norme si applicheranno così soltanto ai nuovi mutui sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs ora all'esame del Parlamento. Nessuno spazio di applicazione della clausola di inadempimento anche ai contratti di surroga.

3. L'assistenza del consulente
La banca non potrà “condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito” della stessa clausola di inadempimento. Dal canto suo, il consumatore dovrà essere assistito da un consulente per poter valutare la convenienza o meno a sottoscrivere la clausola. E per il perito chiamato a stimare il valore dell'immobile viene chiesto al Governo di assicurarne l'indipendenza. Per questo la nomina andrà attribuita al Presidente del Tribunale.

4. Resta il divieto di patto commissorio
Nessuna deroga al divieto di patto commissorio, che è vietato dall'articolo 2744 del Codice civile. Quindi, proprio come avviene ora, sarà nullo ogni patto con il quale si conviene che “in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”. Si chiede, invece, al Governo di scrivere nero su bianco anche nell'ordinamento italiano ciò che la Commissione europea e la Cassazione (sentenza 10986/2013) hanno sancito: la possibilità di ricorrere al “patto marciano”. A differenza del patto commissorio, non è prevista alcuna “sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia”.

5. L'estinzione del debito
Nel caso di vendita, l'importo incassato dalla banca estingue il debito e questo anche nel caso in cui il valore del bene sia inferiore “all'ammontare del debito”. Anche questa è una condizione prevista dallo schema di parere al decreto mutui. Resta, invece, la formulazione del testo attuale secondo cui resta “il diritto del consumatore all'eccedenza” qualora il prezzo di vendita fosse più alto.

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