Dal primo ottobre sono entrate in vigore le nuove disposizioni di legge in materia di interessi nei contratti di credito e di raccolta di risparmio. La nuova disciplina prevede che
- Nei contratti bancari gli interessi debitori che hai maturato non possano produrre interessi, salvo quelli di mora
- Nei rapporti di conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, che saranno conteggiati e riportati nel tuo estratto conto al 31 dicembre di ogni anno
- Gli interessi creditori ti siano accreditati con valuta 31 dicembre dell’anno in cui sono maturati
- Ti sia chiesto di pagare alla banca gli interessi debitori eventualmente maturati dal 1 marzo dell’anno successivo a quello a cui sono riferiti
- Tu possa autorizzare, anche preventivamente, l’addebito il 1 marzo di ciascun anno degli interessi debitori sul tuo conto corrente, oppure disporne il pagamento contestuale in caso di chiusura del rapporto.