Le modifiche possibili prima del varo della riforma

Esistono fin d’ora delle ipotesi di modifica del testo di legge che potrebbero trovare spazio nel corso del dibattito parlamentare per risolvere talune problematiche legate all’esclusione dalla riforma dei lavoratori del settore finanziario “a cavallo” tra il lavoro autonomo e quello subordinato.

Il comma 1 del’articolo 8, evidenzia l’ipotesi di integrazione. Il ddl potrebbe integrare la legge Biagi, all’art 69 (divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) là dove recita che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, prevedendo che nei settori del terziario avanzato, le nuove professionalità riferite ad albi, in presenza di contratti di agenzia, vengano regolate da speciali accordi collettivi.

Il governo potrebbe chiedere una delega che lo impegni a fissare principi da adottare per i contratti di agenzia da imprese per fornire all’utenza servizi e che vanno oltre la natura commerciale. Tra le tutele che un accordo di categoria specifico per i collaboratori esterni di banche e di intermediari e gli agenti in attività finanziaria dovrebbe contenere, a parere degli esperti potrebbero essere ricomprese l’introduzione del giustificato motivo di recesso del contratto da parte del committente, un sistema di previdenza integrativa che preveda la graduale uscita dal regime contributivo Enasarco. Sarà la volta buona o anche questa volta i pf non verranno presi in considerazione?

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