Doppio Albo, ecco la nota del ministero che scioglie i dubbi sul periodo transitorio

LA RISPOSTA DEL MINISTERO – Durante il ponte festivo arriva la risposta del ministero dell’Economia sul periodo transitorio. E la novità, per il momento, fa tirare un sospiro di sollievo: i promotori finanziari chiamati a iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria possono continuare a svolgere l’attività senza soluzione di continuità fino al momento in cui otterranno l’iscrizione – se esonerati dal sostenere la prova valutativa – o fino a quando supereranno l’esame.

CHI NON DEVE FARE L’ESAME – “Il nuovo dispositivo”, spiega il ministero dell’Economia nella comunicazione che è finita tra le mani di BLUERATING (la circolare era riservata agli operatori interessati), “prevede una norma transitoria secondo la quale al promotore che abbia di fatto già svolto l’attività di agente in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco – e intenda proseguire nell’esercizio – è consentito – sempre se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge – di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Oam entro il 31 dicembre 2012”. Nel frattempo, può continuare a svolgere, sulla base delle regole vigenti prima del 17 ottobre 2012, l’attività di agenzia in attività finanziaria.

CHI DEVE SOSTENERE LA PROVA
– In caso di rigetto dell’istanza di iscrizione, il promotore finanziario dovrà cessare lo svolgimento dell’attività di agente finanziario. Una certificazione dell’intermediario attestante lo svolgimento dell’attività esonera il promotore dal superamento dell’esame. Nel caso di assenza del requisito temporale indicato, il promotore è tenuto a sostenere l’esame e potrà continuare a svolgere l’attività di agente in attività finanziaria purché abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell’esame secondo i termini e le modalità definite dall’Oam.

L’IMPORTANZA DELLE NORME TRANSITORIE – E anche qui: in caso di mancato superamento dell’esame o di rigetto dell’istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell’attività in parola. Il tutto, conclude il ministero, “deriva dal fatto che le norme transitorie trovano il loro fondamento nella necessità di garantire la continuità operativa dei soggetti interessati a fronte del nuovo regime”. E questa è la seconda novità di rilievo arrivata nelle ultime ore, dopo che l’Organismo degli agenti e dei mediatori ha fatto sapere che per i promotori finanziari prevede un esame ad hoc (vai qui per la notizia).

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