Consulenti e fisco, è l’ora della svolta

Aliquote Irpef, quoziente familiare, contenziosi più snelli, rafforzamento della compliance, agevolazioni per le imprese Tutte le proposte di Anasf per attuare una riforma tributaria. Il 22 marzo scorso il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha partecipato a un’audizione presso le Commissioni Finanze e Tesoro di Camera e Senato per illustrare le posizioni della sua associazione sulla riforma fiscale. Su Bluerating.com uno speciale in puntate dedicato alle proposte dell’associazione. Primo appuntamento dedicato all’inquadramento civilistico e fiscale del consulente finanziario.

La figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito “cf”), introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, è attualmente definita dall’art. 31 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria). In base alla citata disposizione, il Cf è qualificato come “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita in modo professionale l’offerta fuori sede”. In altri termini, al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sono istituzionalmente affidati la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi d’investimento. Nello svolgimento della propria attività, il cf è obbligato dalla legge ad instaurare un rapporto esclusivo (c.d. “monomandato”) con un solo intermediario abilitato all’offerta fuori sede (Sim, Sgr, Banca, etc.). Infatti, nel sistema normativo italiano l’offerta fuori sede è riservata ai predetti intermediari che si devono a tal fine avvalere di persone fisiche, per l’appunto i Cf, dotate di rigorosi requisiti di professionalità e onorabilità ed iscritte in un apposito Albo sotto la vigilanza di Consob. L’iscrizione all’Albo, in particolare, è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato volto a verificare detti requisiti ed è condizione imprescindibile per operare come cf. Una volta ottenuta l’iscrizione, inoltre, il cf è sottoposto ad una normativa volta a garantire che i servizi prestati siano all’insegna di un codice deontologico stringente e rigoroso. Tipicamente l’attività del cf, anche se esercitabile nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, di fatto, viene regolamentata da contratti di agenzia e/o mandato con le Banche/Sim in veste di mandanti. Il cf opera, quindi, nell’offerta fuori sede di prodotti finanziari con autonomia di mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione e con piena assunzione del rischio imprenditoriale.
Inoltre, il consulente finanziario ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 58/1998, è obbligato a svolgere l’attività esclusivamente in forma individuale. Ciò significa che eventuali collaboratori di cui disponesse non possono svolgere alcuna mansione che contempli il contatto (o peggio ancora, l’incontro) con il cliente; di fatto, nei casi in cui un collaboratore è presente esso è confinato allo svolgimento di funzioni segretariali (gestione dell’agenda del cf). Sul piano fiscale, sebbene l’attività del cf è di fatto assimilabile a quelle di natura professionale, il Ministero delle Finanze con la risoluzione ministeriale dell’11 novembre 1995, n. 267/E, successivamente confermata sul punto dalla circolare del 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta 6.6), ha precisato e riconosciuto che i cf svolgono un’”attività tipicamente commerciale di intermediazione” e quindi producono reddito d’impresa. Ai fini fiscali, quindi, il consulente finanziario è equiparato ad un imprenditore individuale.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!