Consulenza, tra prospetti e sospetti

Interessante, e anche curiosa, sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito all’azione di responsabilità da prospetto. Il caso sorge in Spagna. Un emittente effettua un’Ops aperta sia agli investitori qualificati sia al pubblico retail; l’offerta è accompagnata dalla pubblicazione del prospetto dovuta alla presenza di investitori retail tra i destinatari.

L’operazione si rivela un autentico disastro per la sostanziale falsità dei dati aziendali e di conseguenza del prospetto. Un investitore qualificato inizia la propria azione di richiesta danni per la falsità del prospetto. L’emittente si difende asserendo che, non essendo obbligatorio il prospetto per offerte destinate a investitori qualificati, costoro non possono reclamare danni sulla base della falsità del prospetto. La Corte Suprema spagnola, giudice apicale chiamato a risolvere la controversia, si rivolge alla Corte Europea per accertare se sia conforme a direttiva la possibilità per investitori qualificati di chiedere ristoro dei danni subiti per la falsità di un prospetto destinato alla clientela retail. La decisione è lineare.

La direttiva tutela l’integrità dei mercati, la trasparenza dell’informazione, i diritti degli investitori indipendentemente dalla loro classificazione. L’eventuale esenzione dalla pubblicazione del prospetto per specifiche categorie di investitori non esclude che l’informazione al mercato, comunque questa sia effettuata, debba essere corretta e trasparente. La direttiva prevede la responsabilità da prospetto verso il mercato in generale e non esclude nessuno dall’azione contro l’emittente per falsità del prospetto. Le figure dei vari investitori tendono sempre più ad avere analoghe forme di tutela.

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