Consulenza: anomalia vs adeguatezza

Complicata vicenda, non ancora, risolta dalla Cassazione in materia di rapporti cliente, banca e soggetti terzi. Un ricco patrimonio mobiliare caduto in eredità è affidato in gestione prima a una banca poi a un’altra. L’ereditiere si affida ad alcuni delegati per i rapporti con le banche. Costoro, che non sono collaboratori della banca, si comportano in modo infedele e, con varie operazioni, prelevano quasi totalmente il patrimonio dell’ereditiere. Questi chiede alle banche il ristoro dei danni subiti dalle operazioni fraudolente. Con una si giunge a transazione, con l’altra si arriva fino in Cassazione, che, per quanto riguarda il ricorso principale, conferma la sentenza d’appello di condanna della banca. Il punto essenziale della sentenza, che può riguardare altri casi, è l’obbligo del “banchiere accorto” di rilevare l’anomalia delle operazioni effettuate dal proprio cliente e di tutelarlo. Le operazioni oggetto di giudizio erano abbastanza semplici, trattandosi di prelievi. Se spostiamo il focus sui servizi d’investimento l’analisi delle anomalie diventa più complicata. Il primo esempio che viene in mente è relativo alle operazioni inadeguate. L’inadeguatezza è un’anomalia? In effetti deve essere segnalata al cliente e questi deve confermare l’operazione. È sufficiente questa comunicazione per adempiere agli obblighi dell’accorto banchiere? E che dire delle operazioni ripetute o della concentrazione su un solo titolo?

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