Un tema di concorrenza leale e quei consulenti di Poste

C’è un problema nell’industria italiana della consulenza finanziaria e si chiama Poste Italiane. Sia chiaro subito che la questione nulla ha a che fare con la crescita in termini di ricavi, utili e soddisfazioni per gli azionisti (anzitutto lo Stato) del gruppo guidato in modo brillante dall’amministratore delegato Matteo Del Fante. Il problema riguarda tuttavia un’attività di Poste Italiane non secondaria ed è quella che tocca gli 8mila 700 consulenti finanziari del gruppo, grazie ai quali l’azienda colloca decine di miliardi di euro di fondi comuni, polizze ecc. Da tempo Poste Italiane ha abbandonato il progetto di costruire una sua rete di consulenti abilitati all’offerta fuori sede e svolge quindi la consulenza solo negli uffici, motivo per il quale ha scelto che i suoi cf (a eccezione di una ventina) non siano iscritti all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (Ocf), ma conseguano solo una certificazione Uni per garantire la qualità della consulenza. Recentemente alla Camera l’Ocf ha precisato che per l’attività di offerta fuori sede svolta dai consulenti finanziari deve sussistere un level playing field che consente una tutela uniforme del risparmiatore. Per evitare che la regolamentazione vigente determini delle differenze nella tutela del risparmiatore, occorre chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del Regolamento sui servizi di Bancoposta.

Alcune sue disposizioni possono, infatti, generare la convinzione che Poste Italiane sia autorizzata a svolgere l’attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari in deroga alle disposizioni previste dalla normativa di settore. Quanto alla certificazione Uni incide su aspetti “qualitativi” che sostanzialmente richiamano quanto già ampiamente previsto dalla normativa sui servizi d’investimento. Diversa è la disciplina dell’offerta fuori sede che impone requisiti ulteriori e diversi a tutela del risparmiatore che non abbia autonomamente deciso di investire, recandosi presso le dipendenze del soggetto incaricato, ma che invece sia stato “sollecitato” al domicilio a farlo. Così come è difficile pensare che tutti i risparmiatori sollecitati dagli intermediari possano recarsi autonomamente presso le dipendenze bancarie, così è difficile credere che invece tutti i risparmiatori che investono in prodotti “collocati” da Poste Italiane lo facciano recandosi spontaneamente agli uffici postali. La norma infatti impone, a tutela del risparmiatore, che ci sia un consulente iscritto anche solo per la mera attività promozionale e non solo per quella di collocamento. È un tema di rispetto verso le norme dello Stato innanzitutto e di concorrenza leale nei confronti degli operatori del mercato. E di tutela nei confronti del risparmiatore che deve trovarsi di fronte interlocutori competenti e formati.

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