Il presidio della legalità spetta ai cf e agli operatori

Il caso della sentenza della Corte di Cassazione, di cui abbiamo parlato ampiamente su bluerating.com all’inizio dell’anno, pur particolarmente significativo, è in linea con l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi vent’anni. Com’è noto, nel settore della consulenza finanziaria vige l’inversione dell’onore della prova e cioè che sta all’intermediario, e nell’offerta fuori sede al consulente finanziario di cui lo stesso intermediario si avvale, dimostrare di aver operato nei confronti del cliente o potenziale cliente con diligenza, correttezza e trasparenza. Come pure, a tutela dell’investitore, scatta il meccanismo della responsabilità solidale tra il soggetto abilitato alla consulenza e al collocamento e il consulente, avendo il legislatore previsto a tale riguardo una griglia di sanzioni particolarmente severe.

Infatti secondo il pronunciamento 32514 dello scorso 14 dicembre da parte del presidente della Suprema Corte Cristiano Magda con relatore Giacinto Bisogni, al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai consulenti finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del cf delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra cf e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione. In questa prospettiva grava sull’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del cf, mentre spetta all’intermediario quello di provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore. La tesi e il ragionamento su cui si fonda il pronunciamento della Cassazione è che la responsabilità oggettiva dell’intermediario per danno procurato a terzi dal consulente viene meno se la società prova la collusione tra il consulente finanziario ed il cliente.

L’intermediario è riuscito, in questo caso, a esimersi dalla responsabilità oggettiva e solidale. In sostanza, sempre nel caso specifico, rileva ai fini del pronunciamento la mancanza di prove da parte del cliente. Una sentenza di questo tipo disincentiva chi, eventualmente, fosse mosso da intenzioni truffaldine. Ma insegna una cosa lato cliente. Soprattutto quando lo stesso si trasforma da risparmiatore a investitore, è auspicabile adottare quei comportamenti virtuosi, che si caratterizzano nell’instaurare un motivato rapporto fiduciario con il consulente. Da ultimo, questa vicenda dimostra quanto sia importante il ruolo fondamentale di presidio della legalità nel settore finanziario che spetta in primis proprio ai consulenti finanziari. Un richiamo quanto mai utile mentre si apre la nuova edizione di ConsulenTia.

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