Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con gli swap

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’albo unico, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Al fine di assolvere i suoi doveri di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 92 della delibera Consob 16190, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari:

A: demanda all’autorità giudiziaria di competenza la verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo
B: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficientee sercizio delle funzioni svolte e indica, tra l’altro, il termine massimo di 30 giorni per i procedimenti di propria competenza
C: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte e indica, tra l’altro, il termine massimo di 60 giorni per i procedimenti di propria competenza
D: predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando tra l’altro i termini dei procedimenti di propria competenza

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda gli swap. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

La cessione di uno swap su tassi di interesse, da parte di una persona fisica fiscalmente residente in Italia, può originare:

A: una plusvalenza imponibile
B: una plusvalenza esente
C: una plusvalenza imponibile soltanto per il 50%, in quanto esiste un’apposita agevolazione
D: una plusvalenza imponibile soltanto se di ammontare superiore a € 5.164,57, altrimenti è esente

 

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