Consob: più controlli. Le reti ringraziano

La Consob ha approvato i nuovi obblighi informativi degli intermediari in sostituzione di quelli previsti dalla delibera n. 14015 del 2003, che rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2010. Importanti le novità sul fronte promotore-mandante.
Partendo dal principio, rispetto agli adempimenti attualmente vigenti il nuovo manuale operativo introduce novità sia dal punto di vista soggettivo (nuovi intermediari tenuti ad adempiere agli obblighi informativi) che dal punto di vista oggettivo (obblighi eliminati e obblighi previsti ex novo).
In particolare, sul piano soggettivo, viene estesa la platea dei soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni periodiche, che include ora anche: le imprese di assicurazione (per quanto riguarda la loro attività di distribuzione “diretta” di prodotti finanziari assicurativi); le società di gestione armonizzate (con riferimento alla loro operatività in Italia, in libera prestazione o attraverso lo stabilimento di succursale); le società di gestione e sicav estere (in relazione alla loro offerta in Italia, rispettivamente, di fondi armonizzati e non armonizzati e di azioni).
Quanto agli obblighi introdotti ex novo, le principali novità riguardano la previsione di invii periodici delle relazioni sull’attività svolta dalle nuove funzioni aziendali di controllo (controllo di conformità alle norme, revisione interna e gestione del rischio), l’invio delle relazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.
Con specifico riferimento all’attività dei promotori finanziari, infine, l’elemento di maggiore novità rispetto alla situazione attuale riguarda la previsione della trasmissione (ad evento) di informazioni dettagliate sui provvedimenti assunti dagli intermediari nei confronti dei propri promotori nonché l’invio, su base semestrale, di dati strutturati relativi all’operatività dei principali promotori finanziari.
Al fine di assicurare una disciplina ordinata ed omogenea degli obblighi informativi, viene inoltre introdotta la previsione di una cadenza/tempistica di invio dei dati e documenti uniforme per le diverse categorie di intermediari interessati.
Resta ora da chiedersi come l’avranno presa le reti nostrane, dato che, inutile negarlo, diventa sempre complesso interpretare la traduzione sul lato pratico di normative solitamente eteree. La valutazione ad hoc ce la da Stefano Bisi, responsabile promozione finanziaria gruppo Credem, interpellato da ADVISOR: «Per quanto riguarda la segnalazione a Consob delle informazioni sui provvedimenti nei confronti dei promotori, già oggi si comunica l’adozione di tali provvedimenti disciplinari. E’ da sottolineare che tra i dati che saranno richiesti d’ora in poi ci sono anche alcuni indicatori che potremmo definire qualitativi come, ad esempio, il numero dei reclami per promotore ricevuti nel periodo. Per quanto riguarda invece l’invio semestrale di dati strutturati relativi all’operatività dei promotori, prevediamo un impatto sicuramente significativo, soprattutto in termini di individuazione, collazione e spedizione di un numero ingente di dati oggi non previsti. Su questo punto sarà indispensabile disporre di sistemi informativi specifici».
E’ anche vero che il tema del moral hazard e dei controlli relativi all’operatività dei promotori è da sempre al centro del dibattito finanziario; ma, alla luce anche di queste iniziative, cosa manca al sistema ai fini di prevenire efficacemente il comportamento illecito di un promotore, prima che a subirne le conseguenze siano direttamente i clienti e, conseguentemente, l’immagine dell’intermediario? «Su questo punto credo sia molto importante innanzitutto la formazione dei promotori e dei manager; questi ultimi devono essere presenti sul territorio e supportare costantemente i promotori nella loro attività. Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla possibilità di avere una valutazione sulla potenziale rischiosità dell’attività dei promotori mediante il corretto utilizzo degli indicatori di anomalia di Assoreti. Tali indicatori permettono un’analisi a distanza che evidenzia eventuali situazioni potenzialmente anomale. Un corretto mix degli elementi appena citati è senz’altro idoneo a consentire un adeguato presidio dell’attività dei promotori» conclude Bisi.

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