Tutte le incompatibilità dei promotori finanziari

La Consob è stata recentemente chiamata a esprimersi in merito alla compatibilità tra l’attività di promotore finanziario e quella di collaboratore di un soggetto abilitato diverso dall’intermediario per conto del quale il promotore svolge l’attività di offerta fuori sede; un tema che ha più volte accesso complessi dibattiti in merito alle opportunità professionali conciliabili con la consulenza.
In particolare, il quesito sottoposto all’esame della commissione riguarda la prestazione di un servizio di raccolta di dati e informazioni nonché di elaborazione di idee di marketing, riguardante un comparto di Oicr gestito da un intermediario estero, estraneo al gruppo dell’impresa preponente, e distribuito in Italia esclusivamente dalla stessa impresa preponente. Nel caso in esame la commissione ha ritenuto quindi che, nel caso prospettato, l’attività di promotore finanziario sia incompatibile, ai sensi della lett. b) dell’art. 106 Ri, con l’attività di consulente marketing prestata per conto di un soggetto abilitato estraneo al gruppo di appartenenza. Una presa di posizione che, diciamocelo, ancora non chiarisce il problema nel suo insieme ovvero: quando un’attività attività diventa incompatibile con quella di promotore? Per rispondere a questo sintetico quanto complesso quesito abbiamo fatto affidamento all’esperienza dell’avvocato Luca Frumento dello Studio Legale Frumento, esperto sul tema contrattualistico di riferimento.

Quali sono le ipotesi previste per legge di incompatibilità con l’attività di promotore finanziario?
L’art. 106 del vigente reg. Consob intermediari stabilisce ben delimitate ipotesi di incompatibilità, ad esempio, l’essere amministratore o dipendente di un intermediario non appartenente al gruppo per il quale lavora il promotore, essere amministratore o socio o sindaco di società di revisione incaricata della certificazione del bilancio, etc. L’elencazione della norma è però solo all’apparenza tassativa. Si trova infatti, alla lett. e) dell’art. 106, la previsione di incompatibilità con “ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento”. Siamo in presenza di una cosiddetta clausola generale che consente all’interprete (principalmente la Consob) di individuare nuove ipotesi di incompatibilità oltre a quelle fissate dal regolamento.

È vero che nell’art. 106 che ha appena menzionato non viene espressamente prevista l’incompatibilità tra l’attività di promotore con quella di consulente finanziario?
È vero. Ciò però non toglie che le due figure siano comunque incompatibili. Il reg. Consob in materia di consulenti finanziari, attuativo dell’art. 18 bis T.U.F., annovera l’esercizio dell’attività di promotore tra le cause di incompatibilità con l’attività di consulente. Oltretutto la Consob ha allo studio un emendamento dell’art. 106 del proprio regolamento intermediari che prevede l’inserimento della lettera d-bis), che riguarda giustappunto l’incompatibilità con l’attività di consulente, in simmetria con la disposizione contenuta nel regolamento consulenti.

Il promotore, iscrivendosi all’apposita sezione del Registro RUI, può svolgere anche l’attività assicurativa?
La questione è stata prospettata in più occasioni alla Consob sul piano interpretativo, circa la compatibilità del promotore con le figure del broker, dell’agente o subagente, del consulente assicurativo, etc. L’Authority ha dato ogni volta risposta positiva, nel rispetto, però, di due limiti. Il primo è di ordine soggettivo: i collaboratori delle compagnie o delle agenzie di assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in tale qualità ed astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori.
Il secondo è oggettivo: costoro devono promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall’intermediario finanziario per conto del quale svolgono attività di promotori. La ragione di questa limitazione è evidente: si pone esigenza di non creare confusione nella clientela circa la provenienza del prodotto offerto, nonché la necessità di separare le due attività, anche perché soggette a differenti discipline.

E riguardo al mediatore creditizio e all’agente in attività finanziaria?
Le figure sono state ridisciplinate dal recente D. Lgs. 141/2010. L’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi sarà riservato alle sole società di capitali: ciò che renderà impossibile il contestuale svolgimento dell’attività di promotore, che, come sappiamo, è necessariamente persona fisica (si veda l’art. 31 T.U.F.). Del resto anche un altro passaggio della riforma esclude il contemporaneo svolgimento di entrambe le attività. L’art. 17, inerente, appunto, alle incompatibilità, vieta a dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari lo svolgimento di attività di mediazione creditizia. Risposta dubitativa sulla diversa questione della compatibilità tra la figura del promotore e quella dell’agente in attività finanziaria, sulla quale non mi risulta che, neppure in passato, la Consob abbia espressamente preso posizione. Secondo la personale valutazione dovrebbe prevalere la risposta positiva, ponendosi però gli stessi limiti di cui abbiamo detto a proposito dello svolgimento di attività assicurativa: occorre tenere ben distinte le due attività sul piano comportamentale e si rende necessario che l’intermediario di appartenenza non disponga di prodotti creditizi e di erogazione collocabili.

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