Promotori – Non basta la trasparenza, sospeso ex Credem

Tratto da Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216,

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 8843 del 5 dicembre 1994, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Giuseppe Vecchio, nato a Catania il 1° gennaio 1959 e ivi residente in [… omissis …];

VISTA la documentazione trasmessa dal Credito Emiliano S.p.A. con nota del 21 dicembre 2009, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Giuseppe Vecchio nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO, più in particolare, che è risultato che:

– un investimento in pronti contro termine di € 250.000,00, datato 15 maggio 2007, con scadenza 9 settembre 2007, sarebbe stato trasferito dal Sig. …, cliente del promotore, al Sig. Vecchio per motivi personali, rimanendo in realtà il predetto cliente l’effettivo titolare dell’investimento;

– il promotore avrebbe consegnato al Sig. … un modulo Credem d’ordine su strumenti finanziari relativo ad un pronti contro termine di € 250.000,00, datato 17 luglio 2009, con scadenza 18 gennaio 2010, apparentemente attestativo dell’acquisto di detti strumenti finanziari a nome del Sig. Vecchio. L’Intermediario ha in proposito riferito che detto investimento non risulta essere stato effettuato;

VISTA la lettera del 30 marzo 2010, notificata all’interessato il successivo 14 aprile, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al Sig. Giuseppe Vecchio la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già articolo 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente articolo 93, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), per avere:

– violato il dovere di comportarsi con diligenza, trasparenza e correttezza;

– comunicato e trasmesso al cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che il Sig. Vecchio è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 30 marzo 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 6 maggio 2010, con la quale il promotore ha chiesto di essere andito;

PRESO ATTO che, nel corso dell’audizione, tenutasi presso la Divisione Intermediari il giorno 12 luglio 2010, il promotore ha rappresentato quanto segue:

– “che le modalità di gestione del rapporto con il Sig. … costituiscono un episodio unico ed eccezionale nel corso della sua carriera di promotore finanziario“;

– che l’operazione oggetto di contestazione sarebbe intervenuta successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale intrattenuto dal Sig. … con Credem, cosicché detta operazione sarebbe da ritenersi “estranea all’attività di promozione finanziaria svolta per conto dell’Intermediario“;

– “di avere assecondato le pressanti richieste del cliente, il quale, per ragioni personali, gli aveva chiesto di intestarsi temporaneamente una parte del suo patrimonio mobiliare“;

– “di essersi sempre comportato in modo onesto, corretto e trasparente“;

VISTA la nota del 26 ottobre 2010, con la quale la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al presente procedimento;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 28 ottobre 2010, pervenuta all’interessato il successivo 2 dicembre, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Vecchio l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti integrativi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

VISTA la nota del 28 dicembre 2010, con la quale il promotore ha presentato ulteriori deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione, facendo presente:

– che l’operazione contestata esulerebbe dal rapporto di intermediazione tra il medesimo ed il Sig. …, perché nessun rapporto professionale esisteva dopo il maggio 2007;

– che l’esigenza del Sig. … di chiudere i rapporti intercorrenti con Credem nasceva dall’esigenza dello stesso di non avere titoli né altri beni mobiliari a sé intestati per motivi personali;

– che il Sig. … ha, quindi, liquidato gli investimenti in essere presso Credem; dopo circa una settimana le relative somme sono state accreditate sul conto corrente e si è quindi potuto procedere all’estinzione dello stesso;

– che, contestualmente alla chiusura del conto corrente, il Sig. … ha richiesto al promotore un documento dal quale risultasse l’accordo intervenuto tra le parti (in base al quale il Sig. … affidava al Sig. Vecchio la somma di € 250.000,00 affinché quest’ultima non fosse a lui riconducibile);

– di avere utilizzato a tal fine – in ciò errando – un modulo di trasferimento titoli della Credem;

– che le relative somme, su indicazione del Sig. …, sono state successivamente reinvestite in altri titoli;

– che nel modulo di passaggio fondi (operazione fittizia) del 15 maggio 2007, la data di scadenza del 9 settembre 2007 non si riferiva alla scadenza di un pronti contro termine (mai esistito), bensì ad una data stabilita con il cliente per calcolare gli interessi spettantigli;

– che nessuna somma di denaro è mai stata da lui utilizzata;

– che le somme non sono state investite a suo nome, ma a nome di terze persone e presso altri istituti di credito e ciò nell’interesse del Sig. …;

– che nel 2009 il Sig. …, “in occasione della conclusione di un affare immobiliare, dovendo dimostrare di possedere delle somme e nel contempo non avendo alcun titolo a sé intestato“, gli aveva chiesto “un documento dal quale risultasse che lo stesso fosse detentore di somme“;

– in tale circostanza, di avere “utilizzato carta intestata Credem non per simulare nei confronti del … l’investimento di € 250.000,00 in pronti contro termine, ma per le motivazioni sopra esposte e con la consapevolezza del Sig. … stesso“;

– che “tale documento doveva servire solo al fine di concludere l’affare immobiliare e non aveva alcuna valenza bancaria“;

– che, pertanto, “non è stata mai effettuata nessuna operazione simulata di investimenti in pronti contro termine all’insaputa del Sig. …“;

VISTA la stessa nota del 28 dicembre 2010, con la quale il Sig. Vecchio ha chiesto di essere audito personalmente;

CONSIDERATO che nel corso dell’audizione, tenutasi presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative il giorno 3 febbraio 2011, il promotore ha rappresentato quanto segue:

– che in data 15 maggio 2007 il Sig. … “ha richiesto il rimborso della sua posizione sui fondi gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. presso Credem“;

– “che, immediatamente dopo la liquidazione di detti fondi, il suddetto cliente ha chiesto l’estinzione del rapporto in essere presso Credem“;

– “che, nella stessa data del 15 maggio 2007, il Sig. … ha affidato al promotore € 250.000,00 a fini di investimento; in tale circostanza, il promotore ha rilasciato al cliente, a titolo di ricevuta, un modulo su carta intestata Credem recante l’indicazione di un investimento in pronti contro termine, con scadenza 9 settembre 2007“;

– “che tale affidamento era finalizzato a fare uscire dalla disponibilità del cliente la somma sopra citata” per motivi personali;

– “che tale investimento non è stato mai posto in essere nei termini descritti nel suddetto modulo, ma che, come concordato con il cliente, è invece stato effettuato a nome di terzi affinché la suddetta somma non risultasse nella disponibilità del Sig. …”;

– “che in data 17 luglio 2009 il promotore, su espressa richiesta del cliente, il quale doveva concludere un’operazione di compravendita di terreni, ha rilasciato al medesimo, a titolo di ricevuta, un modulo, sempre su carta intestata Credem, recante l’indicazione di un investimento in pronti contro termine, con scadenza 18 gennaio 2010, al fine di far risultare la disponibilità dei sopra citati € 250.000,00 nel conto del Sig. …“;

– “che, a seguito del rilascio di tale modulo, sono state effettuate delle verifiche da parte della Banca, dalle quali è emerso che il Sig. … non era più cliente di Credem e che l’operazione di pronti contro termine non era mai stata eseguita nei termini indicati nel suddetto modulo“;

riconoscendo complessivamente di avere tenuto un comportamento non conforme alla vigente normativa,

VISTA la nota in data 10 febbraio 2011, con cui il Sig. Vecchio ha trasmesso una dichiarazione sottoscritta dal Sig. …, con la quale quest’ultimo ha affermato quanto segue: “di aver ricevuto nel mese di maggio 2010 la somma di254.375,00 a fronte di operazioni finanziarie concordate con il Sig. Vecchio e volute insistentemente da (lui medesimo) per risolvere personali problemi di carattere familiare“;

– che “tali operazioni sono state fatte dopo aver chiuso i rapporti con il Credito Emiliano (maggio 2007) (…) e con la piena consapevolezza che le somme sarebbero state investite, presso altra banca, a nome di altri parenti del Sig. Vecchio e che quest’ultimo si era limitato a far incontrare le parti senza alcuna confusione di patrimoni tra quello del Vecchio e quello personale“;

– di avere richiesto al Sig. Vecchio, “a fronte di tali operazioni intercorse tra il 2007 ed il 2010 (…), una ricevuta interna, come accordo personale (…), che giustificasse le condizioni del medesimo“;

VISTA la Relazione per la Commissione del 21 febbraio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto:

– accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, per avere il promotore violato le regole generali di comportamento (diligenza, correttezza e trasparenza): non risulta, infatti, condivisibile la tesi, sostenuta dal promotore, che l’operazione di pronti contro termine posta in essere dal Sig. Vecchio nell’interesse del Sig. … esulerebbe dall’attività di promotore finanziario, stante l’estinzione del rapporto di intermediazione tra il Sig. … e Credem S.p.A. in data 23 maggio 2007. Al riguardo si rileva, innanzitutto, che la dichiarazione rilasciata dal Sig. Vecchio al cliente, con la quale il promotore ha riconosciuto l’intestazione (fittizia) del citato prodotto pronti contro termine, è datata 15 maggio 2007, laddove l’estinzione del rapporto intrattenuto dal Sig. … con Credem è intervenuta in data 23 maggio 2007. A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa di riferimento per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario sono rivolti non solo alla tutela dei “clienti” dell’Intermediario – cioè coloro che, al momento della violazione, rivestono la qualità di parte di un contratto o di un rapporto con un soggetto abilitato – ma anche dei “potenziali clienti“, cioè a dire di tutti quei soggetti che, pur non avendo assunto o avendo cessato detta qualità, si possono trovare in rapporto qualificato con il promotore, tale da attendersi ragionevolmente un comportamento, da parte di quest’ultimo, improntato al rispetto delle regole cui il medesimo deve attenersi nell’esercizio della professione. Né, ancora, la sussistenza di un accordo tra le parti, quale quello di cui trattasi, può elidere l’illiceità del comportamento posto in essere dal promotore, stanti gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa riferimento, alla cui osservanza i promotori finanziari devono sempre uniformarsi nello svolgimento della loro attività;

– accertata la violazione del citato art. 107, comma 1, del regolamento, per avere comunicato e trasmesso al cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero, posto che il promotore ha indebitamente utilizzato moduli d’ordine Credem rappresentativi di un investimento in pronti contro termine in realtà mai effettuato dal Sig. …; né la dichiarazione rilasciata dal cliente può ritenersi tale da comportare una diversa qualificazione dei fatti, considerato che la fattispecie violativa si è perfezionata per avere il promotore indebitamente utilizzato moduli d’ordine Credem per le finalità da lui stesso ammesse, il che ha di per sé sostanziato violazione della citata previsione normativa, avendo messo nella disponibilità del cliente un documento dai contenuti non corrispondenti al vero ancorché al medesimo noti;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria dall’Albo unico per un periodo di un mese, di cui all’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 96, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– per la violazione delle regole di comportamento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, letti a), n. 5, del regolamento Consob n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 2, lett. a), n. 4, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente articolo 96, comma 2, lett. a), n. 4, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del regolamento Consob n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 3, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente articolo 96, comma 3, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

– si ritiene applicabile il summenzionato art. 110, comma 3, considerate le seguenti circostanze:

– i comportamenti violativi oggetto di contestazione sono stati realizzati nei confronti di un solo cliente;

– il promotore non risulta aver tratto alcun specifico e diretto vantaggio per effetto della condotta in oggetto;

– non risultano essere stati presentati reclami da parte della restante clientela del promotore;

– il promotore ha tenuto un comportamento qualificabile come trasparente e collaborativo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, sostanzialmente ammettendo i fatti;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Giuseppe Vecchio, nato a Catania il 1° gennaio 1959 e ivi residente [… omissis …], è sospeso, per un periodo di un mese, dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

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