Doppio Albo, Oam: Ranieri Razzante spiega dove per lui si celano le trappole

LE SUE PAROLE SUL SECONDO CORRETTIVO – Non espone la questione per togliersi il classico sasso dalla scarpa, dal momento che è un punto su cui “mi sono battuto molto anche quando ero dentro”. E le sue riflessioni le esprime fatta salva la professionalità e l’onorabilità di tutti i componenti del comitato di gestione dell’Oam. Il professor Ranieri Razzante, presidente dell’Associazione italiana responsabili antiriciclaggio, consulente della commissione parlamentare Antimafia ed ex membro del comitato di gestione dell’Organismo degli agenti e dei mediatori in rappresentanza del ministero dell’Economia, richiama l’attenzione su un punto del decreto legislativo 169/2012, il cosiddetto secondo correttivo del precedente decreto legislativo 141/2010.

Quale punto?
Quello secondo cui in pratica l’Organismo non è soggetto alle norme sugli appalti, dal momento che è un’associazione di diritto privato. Ma stando alla direttiva comunitaria 2004/18, trasposta nel decreto legislativo 163/2006, per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente esigenze di carattere generale, che sia dotato di personalità giuridica, che svolga un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico o che abbia una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure, ancora, un organo di amministrazione, direzione o vigilanza costituito da membri dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

E l’Oam?
L’Oam ha personalità giuridica, e al fine di qualificare un organismo di diritto pubblico non importa che la personalità giuridica sia di diritto pubblico o privato. Il fine che persegue è sicuramente di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale. È indubbiamente sottoposto a una influenza pubblica dominante. E ciò per varie ragioni: vigilanza da parte della Banca d’Italia, nomina di tutti i membri da parte delle amministrazioni dello Stato, vale a dire Bankitalia e Mef, sovvenzioni pubbliche in termini di contribuzione obbligatoria degli iscritti.

Quindi?
Quindi si rischia di dare a un Organismo che ha poteri di vigilanza sugli iscritti e che è sottoposto a pubblici controlli la possibilità di aggirare le regole previste per gli appalti. E questo è insidioso. Io cito come tecnico un problema che ho sollevato anche quando ero in Oam e che è stato posto all’attenzione della Banca d’Italia, che a sua volta ha formulato osservazioni critiche in adesione al mio orientamento.

L’Oam come si è regolato?

Noi siamo stati molto attenti e tuttora il comitato di gestione lo è. Abbiamo deciso di seguire – e si segue ancora – quanto previsto dalla legge sugli appalti e sugli incarichi conferiti dagli enti di diritto pubblico. Abbiamo optato per una linea di prudenza e tuttora il comitato di gestione la segue. Ma la norma, finché non si cambia, può diventare pericolosa perché crea un precedente per tutti gli enti che in qualche modo possono essere assimilabili all’Oam.

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