Il buono postale con più intestatari si può (quasi) sempre incassare

DOMANDA Una cliente mi ha posto domande su alcuni buoni postali in suo possesso sottoscritti nel 1999 e recanti la clausola CPFR. Ciascuno di questi riporta tre beneficiari di cui uno è deceduto e un altro non ha ancora raggiunto la maggiore età. La cliente chiede se può incassarli o se deve tenerli fino a scadenza; poi desidera sapere le modalità esatte per poterli incassare senza troppi ostacoli burocratici. Infine, vuole informazioni sulla eventuale dormienza dei buoni e come evitarla.
G.C., Firenze

RISPOSTA – Anche se un intestatario (o perfino tutti gli intestatari) di un buono postale fruttifero risulta deceduto, è possibile incassarlo. La clausola CPFR (a volte PFR), acronimo che sta per “Con Pari Facoltà di Rimborso”, attribuisce a uno qualsiasi dei beneficiari il diritto a riscuotere il titolo in maniera autonoma rispetto agli altri. In tal caso, da alcuni anni le Poste chiedono a chi va ad incassare di sottoscrivere una dichiarazione relativa all’assenza di eredi che possano accampare diritti, in maniera tale da essere sollevate da qualsiasi responsabilità in merito. Se le Poste, però, ricevono in qualsiasi maniera notizia del decesso di anche uno solo dei beneficiari, devono astenersi dal pagamento e pretendere che il buono venga incassato con l’apposita procedura di successione. In proposito, segnaliamo che in casi analoghi ci sono stati alcuni pronunciamenti di Giudici di Pace e di Tribunali di primo grado che hanno imposto il pagamento anche a uno solo dei cointestatari senza attuare la successione. Nel caso della cliente del lettore, in cui si è in presenza di beneficiario minorenne, il buono è stato emesso prima del 28 dicembre 2000 con clausola CPFR e quindi per l’incasso non occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Non si presenta, infine, in alcun caso la dormienza, che interviene assieme alla prescrizione dieci anni dopo la scadenza. La dormienza, peraltro, si applica ai soli buoni postali cartacei e solo quando emessi dopo il 14 aprile 2001. La prescrizione fa però perdere ogni diritto sul buono, a differenza di ciò che accadeva in passato quando venivano ugualmente rimborsati anche i titoli prescritti. Non bisogna, quindi, far decorrere tale termine.

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