Più trasparenza nei contratti

Una sentenza molto interessante (754/2017) è stata emessa dal tribunale di Mantova, più volte agli onori della cronaca per le sue innovative decisioni in materia finanziaria. In questo caso, in una vicenda processuale abbastanza confusa, ha colpito con la sanzione di nullità un contratto quadro formalmente corretto, ma privo dei requisiti
sostanziali. In breve il contratto, in forma scritta e con la firma di entrambe le parti e quindi nel rispetto di tutti i requisiti di legge, mancava della sostanza del suo contenuto. Sostanza da ricercarsi nei regolamenti Consob in materia. Secondo la sentenza “non vengono innanzitutto indicate le condizioni contrattuali convenute con l’investitore per la prestazione del servizio. Il contratto omette di indicare le remunerazioni spettanti all’intermediario, ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione, senza peraltro specificare le relative modalità di percezione (…). Inoltre nel negozio si prevede che la banca fornisca il servizio di consulenza al cliente con la metodologia base “secondo le condizioni di seguito indicate”, senza che a ciò segua realmente l’indicazione di alcuna
condizione” e avanti di questo passo. Le condizioni economiche del contratto quadro e di ogni singola operazione sono state considerate un elemento essenziale al punto che la loro assenza determina la nullità dell’intero contratto quadro e di conseguenza delle singole operazioni. Analogamente lo stesso principio si può applicare alle singole transazioni che siano prive dell’indicazione dei costi. Il principio, laddove confermato da successive decisioni, è di fondamentale importanza per i rapporti tra intermediari e clienti. In particolare, con l’entrata in vigore della Mifid 2, il contenuto sostanziale del contratto si amplierà notevolmente specie con riferimento ai costi. I contratti che non saranno completamente aggiornati e le operazioni che non saranno complete di tutti i costi relativi potranno essere colpiti da nullità, che ovviamente sarà invocata solo in caso di perdita da parte del cliente. Un bell’impegno per gli intermediari.

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