Versato assegno postdatato? L’operazione va stornata

Domanda: Un cliente, senza accorgersene, ha versato in conto un assegno emesso con data successiva di un mese. Dall’istituto mi invitano a fargli firmare una dichiarazione di storno, con ritorno dell’assegno al cliente. Mi pare strana una procedura del genere. G. V., Genova

Risposta: È strana ma viene applicata per fare un favore al cliente. L’articolo 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (‘Legge sull’Assegno’) stabilisce infatti: “L‘assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”. In altri termini la postdatazione dell’assegno non determina la nullità dell’assegno emesso, ma solo la nullità del patto di postdatazione, permettendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (l’assegno è pagabile a vista). L’assegno bancario postdatato è pagabile nel giorno in cui è presentato per il pagamento, anche se la presentazione è anteriore alla data di emissione indicata sul titolo. Però, ed eccoci alla richiesta della banca, il successivo articolo 121 impone al presentatore la regolarizzazione fiscale, da parificarsi alla cambiale, a meno che la postdatazione non superi i 4 giorni. Molto meglio stornare l’operazione, considerandola come mai avvenuta, che pagare il bollo sulle cambiali e la sanzione.

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