Obbligare al bonifico per pagare scuola calcio o palestra? Violata la norma sui pagamenti in contanti

Domanda. Un cliente mi ha segnalato di essersi recato a pagare la quota di iscrizione alla Associazione sportiva dilettantistica dei due figli, e di essersi visto respingere il pagamento in contanti della quota mensile. Accettano solo bonifici o assegni non trasferibili. A me pare invece che il pagamento in contanti sotto i mille euro sia sempre consentito.

L.S., Milano

Risposta.Infatti è consentito pagare in contanti, ma di recente sono state introdotte delle modifiche Sportello Advisorynormative riguardanti le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che devono avere portato l’associazione a prendere provvedimenti in merito. Lo scorso 1 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 18/E che disciplina tra l’altro (pagg. 44-45) i pagamenti in contanti nelle associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. E’ possibile incassare in contanti sotto i mille euro. Per ogni singola quota di iscrizione di affiliazione, l’ente deve rilasciare quietanza conservandone copia. Inoltre, per consentire le verifiche, è previsto un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato. Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario (obbligatorio per gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro ai sensi dell’articolo 90, c. 18, lett. f) della legge 27/12/2002, n. 289) o del bilancio di esercizio (per le società sportive dilettantistiche), nel quale sono riportate anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione all’ente, consente, inoltre, all’organo di rappresentanza di soddisfare le esigenze informative – sia degli associati/soci che dei terzi – in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica frequentata dai figli del suo cliente ha pertanto preso la decisione di sottrarsi ai nuovi adempimenti in materia di pagamenti per contanti. Pagamenti che sono possibili per importi inferiori a mille euro, ripetiamo, è che in osservanza al corso legale della moneta non possono essere negati al debitore se non prevedendo una simile limitazione nello statuto sociale. Dal punto di vista normativo infatti l’articolo 1277 del Codice Civile prevede che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Il rifiuto della valuta ufficiale come mezzo di pagamento è punito dall’articolo 693 codice penale, laddove dispone che chiunque rifiuta di ricevere – per il loro valore – monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro.

 

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