ARRIVA LA TASSA – Con la pubblicazione della legge 24 dicembre 2012, numero 228 (meglio nota come legge di stabilità 2013) nel supplemento ordinario numero 212/L alla Gazzetta Ufficiale, la Tobin tax è arrivata in Italia. Il sito di Assogestioni ricorda i punti centrali della tassa sulle transazioni che entrerà in vigore il primo marzo per le azioni e il primo luglio per quanto riguarda i derivati.
AZIONI E DERIVATI – Per azioni e altri strumenti finanziari si prevede un'aliquota dello 0,2% del valore della transazione, ridotta allo 0,1% nei casi in cui l'operazione venga eseguita in un mercato regolamentato. Tali aliquote, solo per il 2013, saranno pari rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%. Da luglio, invece, entrerà in vigore la tassa sui derivati. In questo caso, ricorda Assogestioni, l'imposta sarà pari a un importo fisso stabilito in base al tipo di strumento e al valore del contratto, e sarà ridotta di un quinto se l'operazione sarà eseguita in un mercato regolamentato.
ESCLUSIONI E APPLICAZIONI – L’imposta non si applicherà nel caso in cui il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi avvenga per successione o donazione, alle operazioni del mercato primario (emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari), alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea (operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli, etc.). Sfuggiranno alla Tobin tax anche i market maker e le transazioni in mercati regolamentati di azioni emesse da società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni, i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria e, per finire, le operazioni tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo.