Dopo aver analizzato tutti gli aspetti che ruotano intorno alla tredicesima, oggi ci concentreremo su cosa è la quattordicesima, chi la paga e soprattutto chi ne ha diritto e quando la riceve sul proprio conto corrente. Entrando nel dettaglio di cos’è, la quattordicesima mensilità è una mensilità extra rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore che spetta ad alcuni lavoratori subordinati nel caso in cui sia stabilita dal contratto nazionale di riferimento.
A differenza della tredicesima che viene erogata nel periodo di dicembre e quindi in occasione delle feste di Natale, la quattordicesima mensilità viene erogata al lavoratore che ne ha diritto nel periodo estivo a titolo di gratificazione feriale.
Quattordicesima: a chi spetta
E se la tredicesima spetta di diritto a tutti i lavoratori dipendenti e quindi con un contratto di lavoro subordinato (oltre che ad altre categorie), lo stesso non si può dire per la quattordicesima. Sono infatti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro che stabiliscono a chi spetta o meno la quattordicesima mensilità.
Oltre ad averne diritto, come evidenzia l’INPS, i pensionati con redditi bassi, ne hanno diritto coloro i lavoratori dipendenti che possiedono questi tipi di contratti:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato
- contratto d’apprendistato;
- contratto a tempo pieno;
- contratto a tempo parziale: il calcolo della quattordicesima sarà ovviamente proporzionato.
- contratto di lavoro a chiamata: anche qui il calcolo sarà proporzionato in base alle ore di lavoro.
Visto che come dicevamo la quattordicesima non spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ecco alcuni CCNL che ne prevedono la sua erogazione:
- CCNL del settore alimentare;
- CCNL del settore Pulizie – Multiservizi;
- CCNL del settore degli autotrasporti e logistica;
- CCNL del settore turismo; CCNL del settore terziario e del commercio
Come si matura la quattordicesima
Un altro aspetto che va evidenziato è che quando si parla di maturazione della quattordicesima, si fa riferimento all’importo mensile che viene accantonato. Proprio su questo tema, l’INPS sottolinea che viene maturata quando si è assenti da lavoro per questi determinati motivi:
- il congedo di maternità e paternità;
- la malattia a carico del datore di lavoro;
- l’infortunio entro i tempi previsti dal proprio contratto;
- le ferie;
- la festività e permessi;
- il congedo matrimoniale;
- il riposo giornaliero per allattamento.
A differenza della tredicesima, gli istituti indicati di seguito sono esclusi dal calcolo della quattordicesima:
- il congedo parentale;
- gli scioperi;
- i permessi;
- il servizio di leva
- il lavoro straordinario;
- il lavoro notturno
Come si calcola l’importo della quattordicesima
Come spiega anche l’INPS, il calcolo della quattordicesima mensilità è semplice. La “formula base” è: stipendio lordo mensile x mesi lavorati/ 12. Quindi, prima si moltiplica l’importo lordo dello stipendio mensile per il numero dei mesi lavorati e poi si divide la cifra ottenuta per 12 ( i mesi dell’anno).
Inoltre, nel conteggio dei mesi lavorati nel corso dell’anno solare vengono tenuti in considerazione solamente i mesi nei quali si è lavorato più di 15 giorni. Va sottolineato che non vengono applicate le detrazioni da lavoro dipendente e carico familiare.
Quando viene pagata la quattordicesima
Un ultimo aspetto interessante da analizzare risponde alla domanda: “Quando viene pagata la quattordicesima?” Come rivelato all’inizio, essendo erogata a titolo di gratificazione feriale, viene concessa al lavoratore tra il mese di giugno e luglio.
Ovviamente, è importante sottolineare due aspetti ben precisi. Il primo è che i tempi possono variare sulla base del CCNL applicato e il secondo che è possibile spalmare la quattordicesima mese per mese, stipulando un accordo aziendale oppure individuale con il lavoratore.