Italia a caccia di paperoni che lasciano Londra

Antonio Longo, Partner dello studio legale Dla Piper

 

Nell’ambito del pacchetto di misure contenute nel cosiddetto Spring Budget 2024, il Governo inglese ha recentemente annunciato nuove regole riguardanti il regime dei residenti non domiciliati (res-non-dom) prevedendone la sostanziale cancellazione a partire dal 2025. Le modifiche sono destinate ad avere sostanziali effetti sugli individui residenti ma non domiciliati nel Regno unito (circa 68.800 nel 2022, secondo le stime ufficiali), molti dei quali sono già alla ricerca di una diversa destinazione. L’Italia si candida a essere un’opzione particolarmente interessante, come già si riscontra nella pratica professionale. Ma andiamo con ordine.

 

 

La disciplina attuale

 

Il regime res-non-dom inglese consente ai residenti fiscali nel Regno Unito, che però non sono ivi domiciliati (domiciled), di essere tassati solo sui redditi e sui capital gain di fonte britannica, lasciando fuori dal perimetro impositivo i redditi prodotti all’estero. L’esenzione svanisce qualora tali redditi e plusvalenze siano riportati nel Regno Unito (remittance basis principle). In base all’attuale normativa, i res-non-dom possono usufruire del regime per un periodo massimo di 15 anni. Alla fine di questo lasso temporale vengono assoggettati a tassazione in via ordinaria. Inoltre, lo speciale regime inglese richiede il pagamento di un tributo annuale crescente fino a 60 mila sterline.

 

Sulle base delle modifiche proposte, a partire dal 6 aprile 2025, le persone fisiche residenti ma non domiciliate non potranno più optare per la tassazione secondo la remittance basis. Contestualmente, il Governo britannico ha annunciato l’introduzione di un regime transitorio, per chi già beneficia del particolare status di res-non-dom, oltre alla previsione di un nuovo regime fiscale di favore per gli stranieri applicabile proprio dal 2025.

 

 

Il regime transitorio

 

I soggetti che hanno beneficiato dell’attuale regime saranno destinatari di un regime di parziale detassazione (pari al 50%) dei redditi di fonte estera (esclusi i capital gain) nel primo anno di applicazione del nuovo regime, vale a dire dal 6 aprile 2025 fino al 5 aprile 2026. Destinatari di tale disciplina dovrebbero essere tutti coloro che in passato hanno optato per la tassazione in base alla remittance basis.

 

Inoltre, per i non domiciliati alla data del 5 aprile 2025 tassati in base alla remittance basis è prevista la possibilità di optare, in caso di realizzo di una plusvalenza già a partire dal periodo 2025, per una rivalutazione gratuita dei beni oggetto di cessione e detenuti alla data del 5 aprile 2019.

 

È prevista un’ulteriore agevolazione (Temporary Repatriation Facility) che consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 12% per i redditi di fonte estera, conseguiti da una persona fisica che ha beneficiato del regime della remittance basis e “rimpatriati” nel Regno Unito nei periodi 2025 e 2026. Questa particolare agevolazione si applicherebbe soltanto ai redditi conseguiti direttamente (“personally”) dalla persona fisica secondo le disposizioni attualmente applicabili.

 

 

Il nuovo regime di attrazione

 

L’abolizione del regime non-dom sarebbe accompagnata dall’introduzione di un nuovo regime di attrazione per gli stranieri. Dal 6 aprile 2025, per i primi quattro anni di residenza in Regno Unito, preceduti da una residenza estera di almeno dieci anni, è prevista una esenzione totale per redditi e plusvalenze di fonte estera, senza pagamento di imposte sostitutive e senza la tassazione di quanto verrà trasferito nel Regno Unito. L’esenzione si applicherebbe anche in relazione alle distribuzioni effettuate da trust non residenti.

 

Le nuove regole andrebbero a collocarsi nel solco del regime italiano dei neo-residenti ex 24-bis del Tuir introdotto in Italia nel 2017 (si veda infra). I destinatari della nuova disciplina inglese, ispirata anche a logiche di attrazione internazionale post Brexit, dovrebbero essere non soltanto le persone fisiche che trasferiscono la residenza dal 2025 ma anche i soggetti già residenti da meno di 4 anni (in questo caso, per gli anni rimanenti).

 

Quanto ai criteri per individuare la residenza si farebbe riferimento al cosiddetto statutory residence test, che condiziona la residenza al rispetto di taluni requisiti oggettivi, tra cui giorni di presenza, interessi lavorativi e legami familiari.

 

Le disposizioni in tema di successioni

 

L’imposta di successione nel Regno Unito è oggi basata sulla nozione di domicilio, nozione differente da quella prevista ai fini delle imposte dirette e destinata ad essere superata in ragione delle modifiche annunciate. Il Governo britannico ha manifestato l’intenzione di passare a un regime basato sulla residenza, ma ha dichiarato che qualsiasi riforma sarà soggetta ad apposita consultazione pubblica. Ad ogni modo, resta il fatto che l’assoggettamento all’imposta di successione nel Regno Unito ha oggi un impatto particolarmente gravoso con aliquote sino al 40%.

 

Le incertezze del regime inglese

 

Le modifiche recentemente ufficializzate nel Regno Unito si inseriscono nella contesa preelettorale tra il Governo e il partito laburista, che si era già espresso sulla volontà di abolire il regime non-dom in caso di vittoria delle prossime elezioni. Si tratta, pertanto, di cambiamenti dalla tenuta incerta, dal momento che i le modifiche partirebbero ad aprile 2025, cioè dopo le elezioni politiche e, verosimilmente, con un altro Governo in carica che potrebbe avere idee differenti sulle sorti del regime.

 

In questo contesto, il regime dei neo-residenti italiano (articolo 24-bis del Tuir) rappresenta un’alternativa di particolare interesse per il consistente numero di potenziali res-non-dom “esodati”.

 

Il regime italiano, infatti, è in vigore – stabilmente – dal 2017 e rappresenta una opzione fiscale chiara per chi sceglie l’Italia come Paese in cui spostare i propri interessi dopo almeno 9 anni di residenza all’estero sui 10 che precedono il trasferimento. Chi aderisce al regime, anche a seguito di preventiva interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate tramite apposita istanza di interpello, può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva annuale di 100 mila euro sui redditi esteri per la durata massima di 15 anni, senza alcuna tassazione di quanto riportato in Italia. Inoltre, l’applicazione di questa speciale disciplina fiscale consente l’esenzione da imposte sulle successioni e donazioni per i beni localizzati fuori dall’Italia, così come da IVIE e IVAFE rispettivamente su immobili e attività finanziarie all’estero. I beni esteri non devono peraltro essere riportati in dichiarazione dei redditi in Italia.

 

Sono già molti i soggetti che dopo l’annuncio del Governo inglese stanno guardando all’Italia con rinnovato interesse come Paese in cui poter riorganizzare la propria posizione fiscale e il proprio assetto reddituale e patrimoniale. Non si resterà quindi stupiti se il numero di soggetti già trasferitisi in Italia abbracciando il regime dei neo-residenti (stimabili in oltre 3.000 individui) salirà notevolmente nel corso dei prossimi mesi, anche sulla spinta di ragioni extra fiscali, in primis la bellezza del nostro Paese. Del resto, non si dovrebbe vivere di solo fisco.

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