L’errore (grave) dell’ufficio postale sulla prescrizione del vaglia

DOMANDA – Dei miei clienti hanno chiesto il rimborso di un vaglia postale da loro fatto emettere nel maggio 2011 e non riscosso dal beneficiario, ma le Poste hanno negato il pagamento in virtù della prescrizione. Vi domando se la risposta è corretta. A me pare di no.
R. F., Roma

RISPOSTA – Ha ragione il lettore. La risposta sarebbe corretta nel caso in cui si parlasse del beneficiario, ma nel caso specifico ci si riferisce invece al richiedente l’emissione di vaglia postali, la cui fonte di disciplina sono gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 144 del 14 marzo 2001 (Regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta). Il trasferimento della somma di denaro, infatti, si perfeziona con la consegna del vaglia al beneficiario. Il terzo comma del citato articolo 6 del citato D.P.R. n. 144/2001 prevede che il credito incorporato nel vaglia postale si prescriva il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. La prescrizione prevista dall’articolo 6 del citato decreto opera con riguardo al titolo e al diritto di credito del beneficiario, ma non nei confronti del soggetto che ne ha chiesto l’emissione e che a suo tempo ha provveduto a costituire presso l’intermediario la corrispondente provvista (e questo è il caso riportato dal lettore). La richiesta è, quindi, quella di vedersi rimborsare la somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo poi successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato. Questa richiesta  è giuridicamente un’azione di arricchimento la cui prescrizione interviene dopo dieci anni dall’emissione del titolo. Cosa fare? I clienti del lettore devono ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) che sicuramente, sulla scorta degli articoli di legge citati, riconoscerà il loro pieno diritto a ricevere il rimborso dalle Poste. Si tenga presente, inoltre, che tutte le considerazioni fin qui fatte sono confermate anche dall’articolo 9 delle “Condizioni del servizio vaglia postale” dove è previsto che il “mittente” (cioè il richiedente il titolo) può ottenere il rimborso del vaglia ordinario se non consegnato dall’intermediario al mittente, rifiutato dal beneficiario al momento della consegna ovvero da quest’ultimo restituito al mittente, nonché del vaglia circolare qualora non consegnato fisicamente al beneficiario.

Hai un quesito da porre a Sportello Advisory? Scrivi a: [email protected]

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!