Conto pignorato? La banca non può pagare il creditore con il fido

DOMANDA. Un mio cliente si è visto notificare un pignoramento sul proprio conto corrente che, però, non ha saldo disponibile. In agenzia gli hanno però riferito che il pagamento sarà effettuato in quanto il cliente dispone di un fido e la somma oggetto di pignoramento rientra nei limiti di detto fido. È possibile opporsi, per esempio rinunciando con effetto immediato al fido?
C.S., Firenze

RISPOSTA.
Non sarebbe possibile attuare la scorciatoia della rinuncia al fido, in quanto l’atto è stato già notificato, ma il problema ha una soluzione assai più semplice visto che in un caso analogo la banca si è vista costretta a rimborsare il cliente. La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, numero 2052 del 19 aprile 2013 ha, infatti, riguardato un caso analogo. La banca si era vista notificare il pignoramento e, ai sensi dell’articolo 546 del Codice di procedura civile, si era attenuta agli obblighi che la legge impone al custode di beni pignorati in relazione alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà. Tali obblighi sono costituiti dal divieto di disporre delle rimesse sul conto corrente e da quello di non sottrarle all’azione esecutiva. Fin qui nulla da eccepire, ma nel pagare il creditore la banca aveva utilizzato somme non materialmente presenti sul conto corrente, bensì esistenti solo nel margine disponibile nell’ambito dell’affidamento concesso al cliente.
Il Collegio ha sancito l’illegittimità di tale pratica. La banca non può disporre delle somme affidate al cliente poiché queste non costituiscono un credito del cliente nei suoi confronti ma hanno funzione ripristinatoria della provvista e corrispondono a un credito che diventa attuale solo se è il cliente a richiederlo o comunque se ne realizza il presupposto di utilizzo.
La concessione di un affidamento, quindi, non può essere considerata un’autorizzazione del cliente alla banca a effettuare addebiti fino al concorso dell’importo affidato assumendosi così l’impegno a restituire il capitale, gli interessi e qualsiasi onere accessorio.
La banca, pertanto, è stata condannata a rimborsare al cliente l’importo pagato al creditore che aveva attivato la procedura di pignoramento. Il cliente del lettore può, quindi, far presente tutto ciò in agenzia. Se non sarà sufficiente, dovrà presentare un reclamo alla banca prima e, in caso di risposta negativa o di nessuna risposta, potrà poi eventualmente rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

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