Fondi comuni, come cambia il prospetto e la normativa

Modifiche in materia di prospetto

La nuova direttiva 2010/73/Ue è entrata in vigore il 31 dicembre 2010 e gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie. Le principali modifiche adottate dal legislatore comunitario hanno, da un lato, lo scopo di semplificare e migliorare l’applicazione delle norme sul prospetto in modo da accrescere l’efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell’Unione europea, sempre nel rispetto della tutela degli investitori; dall’altro lato, sono volte a fornire chiarimenti interpretativi e a favorire il coordinamento tra le varie disposizioni comunitarie.

Coerentemente al nuovo quadro normativo europeo, le modifiche proposte al Re si possono ricondurre a tre aree: riduzione degli oneri previsti per gli operatori; rafforzamento della tutela degli investitori; coordinamento con altre direttive.

Per quanto riguarda le modifiche finalizzate alla riduzione degli oneri previsti per gli operatori si segnala, in primo luogo, l’individuazione di nuove soglie relative ai controvalori totali delle offerte, al di sotto delle quali sarà possibile esentare l’emittente dalla pubblicazione del prospetto. In particolare, il controvalore totale massimo delle offerte per tutti i tipi di emittenti e per tutte le tipologie di strumenti finanziari è stato raddoppiato, passando da 2,5 a 5 milioni di euro, mentre la soglia relativa al controvalore annuale di emissioni di titoli plain vanilla da parte di istituti di credito è stata innalzata da 50 a 75 milioni di euro. Ulteriori proposte di modifica riguardano i prospetti semplificati e la disciplina delle esenzioni.

Tra le modifiche finalizzate a migliorare la tutela degli investitori si segnala quella costituita dal maggior valore attribuito all’informativa veicolata attraverso la nota di sintesi (summary) e dalla concentrazione dei suoi contenuti nella c.d. key information. In materia di final terms, posto che la piena efficacia delle disposizioni europee è subordinata all’emanazione della normativa di livello 2, il Re viene comunque modificato al fine di allineare il più possibile la sua formulazione ai contenuti delle nuove disposizioni comunitarie. A tali disposizioni si richiamano anche le modifiche proposte in tema di pubblicazione del prospetto via internet.

Da ultimo, tra le altre modifiche proposte al regolamento emittenti in materia di prospetto  si segnalano quelle in tema di: procedura di approvazione del prospetto; regime linguistico del prospetto; pubblicità dei risultati dell’offerta; svolgimento dell’offerta al pubblico, con la specifica previsione di adesione per via telematica (internet) agli aumenti di capitale, al fine di favorire le adesioni e facilitare le possibilità di arbitraggio.  

Modifiche in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Ucits IV)

Con l’acronimo “Ucits IV” si identificano complessivamente le direttive di primo livello 2009/65/Ce e di secondo livello 2010/42/Ue e 2010/43/Ue che sostituiranno, abrogandola espressamente, la direttiva Ucits 85/611/Cee sugli Oicr armonizzati. Le nuove direttive hanno rinnovato il preesistente quadro normativo comunitario, introducendo misure volte a promuovere una migliore integrazione europea del mercato gestito. Le direttive Ucits IV dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 1° luglio 2011.
 
Le modifiche sottoposte a consultazione riguardano la disciplina regolamentare degli Oicr aperti di diritto italiano e degli Oicr armonizzati, comunitari non armonizzati ed extracomunitari.

Per quanto riguarda gli Oicr aperti di diritto italiano, le modifiche riguardano, in primo luogo, la struttura della documentazione di offerta che contempla ora il cd. “Kiid” (Key investor information document, ossia “il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori”) e il prospetto. Conseguentemente, sono stati eliminati dal testo del Re i riferimenti normativi al “prospetto completo” o al “prospetto semplificato”, non più vigenti. Si è inoltre provveduto a introdurre specifiche disposizioni concernenti il Kiid. Al riguardo, è stata fornita – nell’articolo 14 del Re – una definizione del Kiid in conformità a quanto previsto dal regolamento Ce n. 583/2010. Tale riferimento si è reso necessario per identificare con immediatezza il nuovo documento la cui forma e contenuto, in un’ottica di massima armonizzazione negli Stati membri, sono dettagliatamente ed esaustivamente disciplinati dal regolamento comunitario, direttamente applicabile senza margini di discrezionalità in materia.
Si è inoltre provveduto ad introdurre uno specifico regime di consegna in linea con la nuova impostazione comunitaria. In particolare, è stato espressamente previsto che il Kiid deve essere consegnato gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni di Oicr; inoltre, quando al collocamento dell’Oicr provvedano intermediari abilitati, l’obbligo è assolto dall’emittente con la consegna a questi ultimi del Kiid; il prospetto, in linea con le previsioni comunitarie, è messo a disposizione e consegnato agli investitori solo su loro richiesta. Tali previsioni, non contemplate nel regolamento di esecuzione e previste invece nella direttiva di primo livello, sono state trasfuse nella disciplina regolamentare, sulla base della delega legislativa contenuta nell’emanando art. 98-quater, comma 1, lett. a) del Tuf.
Le altre modifiche proposte riguardano: le modalità di comunicazione alla Consob e la pubblicazione della documentazione d’offerta; l’aggiornamento della documentazione d’offerta; il regime di consegna; gli obblighi informativi; la disciplina dei messaggi pubblicitari e la disciplina relativa agli Oicr non armonizzati di diritto italiano.

Anche con riferimento agli Oicr armonizzati, comunitari non armonizzati ed extracomunitari le modifiche proposte al Re sono da ricondursi alla necessità di adeguarne l’articolato alle  innovazioni  introdotte dalla Ucits IV: la nuova articolazione della documentazione d’offerta in Kiid e prospetto; la semplificazione della procedura di notificazione per la commercializzazione di Oicr esteri in uno Stato diverso da quello d’origine. Particolari novità riguardano la semplificazione della procedura di notificazione (art. 20 Re) sulla base delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 584/2010. Le altre modifiche proposte riguardano: le modalità di pubblicazione della documentazione d’offerta; il regime linguistico; gli obblighi informativi; la disciplina degli Oicr non armonizzati. Nell’esercizio della discrezionalità concessa dalla normativa comunitaria, la disciplina del Kiid è stata espressamente estesa agli Oicr non armonizzati, fatta salva la compatibilità, in modo da assicurare una certa sistematicità alla disciplina. In tal modo, si è inteso assicurare uniformità nell’applicazione della disciplina di derivazione Ucits, senza tuttavia pregiudicare le peculiarità degli Oicr non armonizzati.

Il documento in consultazione riporta inoltre le modifiche proposte agli allegati al Re e agli schemi di prospetto. Si evidenzia, infine, che è prevista una specifica disciplina transitoria che consente agli intermediari di sostituire  il prospetto semplificato con il Kiid entro il 29 febbraio 2012.

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