Il giocatore e il Casinò

…devo confessare che l’ossessione per quell’articolo non mi è ancora passata. Né le riflessioni su norme abrogate sono inutili considerato che le cause civili durano lustri. Uno spunto interessante in proposito viene dalla terminologia utilizzata dal nuovo regolamento intermediari nel quale l’operatore qualificato è stato sostituito, peraltro con notevoli differenze, dal cliente professionale. Rileggendo il TUF si scopre che, in realtà, non è che le cose siano mai cambiate a livello di fonte normativa primaria: infatti né l’art. 30 del TUF (che esclude dall’offerta fuori sede solo gli investitori “professionali” individuati dalla Consob) né l’art. 6 del TUF (che delega alla Consob la regolamentazione “…tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi…”) giustificano la deroga a favore di operatori meramente qualificati da esperienza e competenza sugli strumenti (tanto più semplicemente dichiarata) prevista dall’art.31 cit. La questione non è puramente lessicale e il concetto di “professionalità” è ben definito in ambito giuridico: nessun giurista, infatti, si sognerebbe di qualificare come attività professionale (di tipo imprenditoriale o medico) la singola operazione di compravendita o l’intervento di emergenza attuato da un competente ed esperto quivis de populo. Elementi essenziali dell’attività professionale come la continuità, l’organizzazione, la centralità dell’attività stessa negli impegni del professionista prescindono dalle qualità intrinseche del soggetto che la esplica: ci può essere un professionista incompetente (e non è una rarità) e un dilettante espertissimo. Nel settore finanziario la distanza tra professionisti e non è incolmabile e solo in parte risiede nelle competenze.

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