Domanda.Come sono tassate le prestazioni dei fondi pensione per un residente all’estero?
G.S., Torino
Risposta.Occorre prima di tutto distinguere tra le diverse prestazioni. Il riscatto o la liquidazione, parziali o totali che siano, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed in quanto tali sono assoggettati a Irpef perché si considerano redditi prodotti in Italia quelli corrisposti dallo Stato o da soggetti residenti nel territorio italiano. A stabilirlo è il Dpr n.917/1986, ossia il Testo unico delle imposte sui redditi. L’Irpef applicabile, come ovvio, non è quella progressiva bensì l’apposita imposta sostitutiva prevista per le forme di previdenza integrativa. I proventi dei fondi pensione e delle polizze pensionistiche continueranno quindi a essere colpiti dall’aliquota agevolata del 20% (12,5% per titoli di Stato e assimilati) mentre il capitale a scadenza sarà tassato con una aliquota massima del 15% che verrà ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione superiore al quindicesimo, con una aliquota minima del 9%. I riscatti e le anticipazioni sono invece colpiti da un’aliquota del 23% salvo l’anticipazione per spese mediche straordinarie, che conserva l’agevolazione. Le aliquote non si applicano su tutta la somma percepita, ma solo sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. La rendita invece è assimilata alla pensione e come tale diviene imponibile esclusivamente nel paese di residenza del percettore.
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