Consulenti e reti, commissioni e non solo: cosa cambia davvero con il recepimento della IDD

In una estate ricca di avvenimenti e discussioni, in ambito finanziario ha fatto sicuramente rumore la per certi versi inaspettata comunicazione del recepimento della nuova direttiva europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, la IDD (Insurance Distribution Directive). Un recepimento che si è confrontato con le osservazioni al documento di consultazione del 23 settembre 2020 promosso da Consob, tra le quali era emersa la visione preoccupata di Anasf sul tema commissionale. Alla luce delle novità derivanti dalle modifiche al regolamento Consob recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 e di quelle del regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, la redazione di Bluerating ha voluto contattare uno dei massimi esperti in Italia del settore, cioè l’avv. Luca Zitiello (nella foto), founder e managing partner dello studio legale Zitiello Associati; gli abbiamo chiesto di sintetizzarci le principali novità che riguarderanno reti e consulenti finanziari. Ecco la sua risposta.

“Con l’emanazione da parte di Consob ed Ivass dei regolamenti di attuazione, si è finalmente concluso il processo di recepimento della IDD in Italia. Il completamento della normativa secondaria è stato a lungo atteso considerata la sua importanza nell’implementazione nel nostro Paese di una direttiva, come quella sulla distribuzione assicurativa, che, differentemente dalla Mifid, non è di massima armonizzazione.

Con discutibile tempismo lo scorso 4 agosto hanno emanato le delibere contenti i regolamenti definitivi.

Da un punto di vista di insieme va osservato che questo lungo e difficile lavoro, su cui ha sicuramente pesato la ricerca di un indirizzo comune tra le due Autorità e le difficoltà derivanti dalla diffusione della pandemia, ha portato ad un buon risultato finale in cui peraltro si è dato un giusto peso alle osservazioni ricevute accogliendole in molti punti.

E’ stato sciolto un difficile nodo derivante dal divieto introdotto dal CAP secondo cui in caso di consulenza obbligatoria, ossia quella necessaria in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi complessi, la stessa non può gravare economicamente sul cliente. Nel nuovo art. 135 quater del regolamento Intermediari si prevede che tale divieto non sussiste nel caso in cui venga fornito al cliente un servizio di consulenza finanziaria di carattere continuativo con valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio, consentendo così l’applicazione di commissioni al cliente.

Viene poi superato il divieto per le banche di essere distributrici di polizze e allo stesso tempo vincolatarie o beneficiarie del pegno costituito dal cliente sulla polizza stessa, sdoganando una pratica operativa molto sentita soprattutto nel settore del private banking e sin qui repressa in modo in giustificato considerato che in questo modo si possono perseguire gli effettivi bisogni del cliente. L’art. 135 vicies del Regolamento Consob, nel fornire la nuova disciplina del conflitto di interessi, consente tale pratica operativa a condizione che il conflitto stesso sia composto prendendo in considerazione sia la contestualità dell’operazione, ossia la distanza temporale tra la fase distributiva e quella di messa a pegno, che la situazione finanziaria del cliente, in ragione della quale trovi giustificazione la ragione economica dell’operazione.

Si fornisce poi un chiaro criterio di applicazione delle regole di condotta in caso di collaborazione orizzontale, ossia nel caso in cui nella distribuzione assicurativa intervengano soggetti diversi sottoposti ad obblighi diversi, come quando una polizza è commercializzata da un broker assicurativo che, a sua volta, si avvale di un intermediario creditizio. L’art. 132, raccogliendo una serie di indicazioni proposte in pubblica consultazione, dispone che le regole di condotta applicabili siano quelle dell’intermediario che viene a contatto con il cliente, salvo comunque l’obbligo di comunicare al cliente tutti gli incentivi pagati all’interno dell’intera catena distributiva”.

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