Vigilanza, una questione di proporzionalità

Un’interessante sentenza della Corte Europea pone una serie di problemi alla magistratura e alle autorità di vigilanza. Con riferimento a normative austriache (quindi non direttamente italiane) in materia di lavoro, la Corte ha stabilito che il principio di proporzionalità della sanzione è immediatamente applicabile alla normativa interna. Di conseguenza, ove il giudice o anche l’autorità ritenessero la sanzione sproporzionata alla violazione commessa, potrebbero immediatamente disapplicare la norma interna.

In Italia la Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità di una norma punitiva di un reato minimo sproporzionata alla gravità del fatto sanzionato. Se applichiamo il principio a sanzioni molto pesanti, a maggior ragione ancora più sproporzionate, come ad esempio nel caso del market abuse, gli interessi coinvolti sono molto maggiori. In sintesi il giudice si troverebbe nella situazione di disapplicare la pena prevista dalla legge per applicarne una di gravità inferiore. Il problema si complica laddove il principio di proporzionalità si dovesse applicare non solo alla pena, ma ad altri istituti e norme, quali ad esempio la Mifid per quanto riguarda la struttura amministrativa o le funzioni di controllo. E fino a che punto sarà possibile spingersi. In sintesi: il soggetto vigilato potrà di sua iniziativa disapplicare un regolamento con obblighi non proporzionati alla situazione?

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