Pir, Assogestioni si fa qualche domanda sulle linee guida del Mef

A proposito di Pir. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le linee guida riguardanti l’interpretazione della disciplina dettata dalla legge di bilancio 2017 per i piani di risparmio a lungo termine per i quali è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo. A queste linee guida l’Agenzia delle Entrate farà seguire una circolare con istruzioni dettagliate per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento. Nell’attesa, Assogestioni diffonde una sua nota di commento. “Le interpretazioni del dipartimento delle Finanze del Mef sono tese a chiarire le principali questioni interpretative sollevate dall’associazione sin dall’entrata in vigore della nuova normativa, con particolare riferimento sia alla sfera oggettiva che a quella soggettiva dell’applicazione del beneficio fiscale”.

“Si segnalano, in particolare, la possibilità di sottoscrivere un Pir da parte di un minore e, in caso di decesso del titolare del Pir, la non tassazione in capo all’erede dei redditi percepiti dal de cuius in relazione a strumenti finanziari per i quali non è stato maturato l’holding period, ivi compresi i redditi di capitale delle quote di oicr detenute nel piano maturati alla data di apertura della successione che, diversamente, sarebbero sottoposti a tassazione al momento dell’intestazione in capo all’erede. Le linee guida”, prosegue Assogestioni, “ampliano notevolmente l’ambito di applicazione dell’agevolazione per quanto concerne le possibilità di movimentazione del piano e le modalità di calcolo dell’investimento Pir-compliant nel caso di investimenti effettuati tramite oicr, fornendo una lettura delle norme che va al di là del dato letterale e pone alcuni dubbi interpretativi circa le concrete modalità di applicazione di queste interpretazioni”.

Pier Carlo Padoan“In primo luogo, per quanto riguarda gli investimenti effettuati tramite oicr viene precisato che qualora un fondo di fondi non possa qualificarsi come Pir-compliant in base agli investimenti diretti dallo stesso effettuati, sia possibile considerare gli attivi dei fondi sottostanti in funzione della percentuale di partecipazione detenuta dal fondo dei fondi. Non viene tuttavia chiarito in che modo debba essere effettuata tale verifica e se ne debba essere effettuato un monitoraggio giornaliero, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di concentrazione e di investimento per almeno i due terzi dei giorni dell’anno. Inoltre, per quanto concerne gli investimenti in oicr non Pir-compliant viene prevista la disapplicazione, in capo all’investitore, del limite di concentrazione del 10% sugli strumenti finanziari di uno stesso emittente, qualora l’oicr preveda la garanzia di un rendimento minimo, stante l’assenza di rischio. È pertanto possibile investire il 30% del valore del piano cosiddetto ‘libero’, ossia non vincolato, in quote o azioni di un medesimo fondo comune che garantisca un rendimento minimo”.

Infine, conclude l’associazione, “viene data un’interpretazione del tutto innovativa in merito al rispetto del vincolo di detenzione dei titoli per almeno cinque anni. Sebbene la norma consideri neutrale, ai fini del decorso del termine dei cinque anni, solo l’ipotesi della scadenza dei titoli seguita dal reinvestimento del controvalore entro 90 giorni, le linee guida applicano lo stesso principio anche all’ipotesi di cessione dei titoli, consentendo di fatto le movimentazioni dei titoli all’interno di un deposito titoli, di una rubrica di fondi o di una gestione Pir-compliant. Tuttavia, le modalità applicative di tale principio risultano piuttosto complesse, alla luce delle molteplici variabili di cui l’intermediario presso il quale è aperto il Pir deve tener conto al fine di rispettare i vincoli qualitativi, quantitativi e temporali previsti dalla normativa di agevolazione”.

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