Consulenti, occhio alle polizze PPI

Cari consulenti, c’è una nuova tempesta in atto per le polizze PPI.

Diverse volte negli anni passati l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) era intervenuto nell’ambito delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti e lo scorso marzo, come riportato da Bluerating (Polizze, Antitrust sanziona le principali banche italiane), l’Antitrust ha dovuto agire nuovamente imponendo sanzioni alle quattro principali banche italiane a causa di alcune pratiche commerciali scorrette nella vendita di tale tipologia di polizze.

Riteniamo questa questione particolarmente interessante anche dal punto di vista della consulenza finanziaria ed è per questo motivo che abbiamo cercato di capirne meglio le diverse sfumature. A tal proposito ci siamo fatti aiutare da Sergio Beretta (nella foto), socio fondatore di GIM Legal STA, con il quale abbiamo affrontato una bella e proficua chiacchierata, di cui riportiamo i punti salienti.

D: Dott. Beretta facciamo un po’ di chiarezza: cosa intendiamo con polizze PPI?

R: Le polizze PPI Payment Protection Insurance sono contratti assicurativi che coprono il debitore dal rischio di non riuscire a ripagare un prestito, sia esso sotto forma di mutuo o di prestito personale. Si tratta di una copertura assicurativa che protegge la capacità del debitore di continuare il rimborso del debito anche in caso di morte o di sopraggiunta difficoltà, dovuta da eventi come incidenti, malattia o perdita del lavoro. Le polizze PPI sono, quindi, prodotti assicurativi collocati presso il cliente finale, composto di una serie di garanzie vita e danni, associato alla concessione di un mutuo o di un prestito personale.

D: Ottimo, ora cerchiamo di capire il meglio il perché dell’intervento da parte delle autorità di vigilanza.

R: Nel tempo IVASS e Banca d’Italia hanno prestato particolare attenzione a questa tipologia di prodotto in quanto hanno riscontrato – nel tempo – incrementi di caricamenti e di provvigioni a discapito del cliente finale. L’ultimo intervento risale al 17 marzo 2020 dove le autorità hanno rivolto attenzione ai seguenti contratti di assicurazione: 1) protezione del credito; ad esempio la polizza vita e/o danni per garantire il rimborso del finanziamento; 2) protezione di un bene dato in garanzia; ad esempio polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare; 3) polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento richiesto (c.d. “polizze decorrelate”). Il recente intervento risulta anche motivato dall’evoluzione del quadro normativo innovato dalle disposizioni di recepimento della Direttiva Europea Insurance Distribution Directive.

D: In sintesi quali saranno le azioni che le compagnie di assicurazioni, gli istituti di credito e gli intermediari dovranno intraprendere?

R: Le autorità di vigilanza chiedono in sintesi che le banche e gli intermediari finanziari procedano a una verifica delle proprie politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale ad un contratto di finanziamento. Inoltre le imprese di assicurazione devono verificare il disegno e le politiche di offerta e collocamento dei propri prodotti assicurativi collocati o destinati al collocamento in abbinamento a un finanziamento. In particolare risulta necessario controllare e migliorare: la identificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa, il collocamento delle polizze che non presentano alcun collegamento con il finanziamento, il controllo delle reti distributive, i conflitti di interessi e livello dei costi e la corretta gestione delle polizze abbinate nel caso di richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti.

D: In che modo queste nuove direttive possono interessare i consulenti finanziari, in particolar modo i cd. Fee only?

R: Tutto ruota intorno alla tutela del cliente: la conoscenza della normativa vigente e dei suoi rivoli consente al consulente finanziario di fornire una prestazione adeguata agli interessi dei propri clienti. Ad esempio, per le polizze “obbligatorie” la banca o l’intermediario finanziario dovranno consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti. Per quanto riguarda le polizze decorrelate invece, ossia quelle che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso, non sono ammessi i comportamenti degli intermediari finanziari che imponevano di fatto, come condizione per accedere al finanziamento, la sottoscrizione di polizze assicurative. Inoltre è importante sottolineare che per la gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate la banca / intermediario finanziario si deve attivare per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per la restituzione al cliente dei relativi premi non goduti senza attendere la richiesta del cliente. Analogamente, in caso di estinzione parziale del finanziamento, gli operatori si attiveranno per la restituzione della quota parte di premi non goduti. Infine nei casi di surroga il consumatore non deve essere indotto a recedere dai contratti di assicurazione di cui è già titolare per sottoscrivere polizze distribuite dall’istituto surrogante.

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