Violazione del monomandato, Consob non perdona

Con delibera 20661 Consob ha comunicato la radiazione del sig. Giovanni Picci dall’albo unico dei consulenti finanziari.

Il consulente era stato sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

La Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, sulla base dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare, ha contestato al Sig. Giovanni Picci, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere svolto attività di offerta fuori sede per conto della MgA Consulting Gmbh, società non autorizzata ad operare in Italia, nonché la violazione dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 58/98, per avere svolto l’attività di consulente abilitato all’offerta fuori sede contestualmente per conto sia della predetta società MgA Consulting Gmbh sia di Consultinvest SIM S.p.A.

L’Autorità di vigilanza ha ritenuto conclusivamente accertato, a carico del Sig. Picci, lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari per conto della citata società MGA, non autorizzata ad operare in Italia, nonché analogamente accertata la violazione del divieto, imposto dalla normativa di riferimento, di svolgere l’attività di offerta fuori sede esclusivamente per conto di Consulinvest SIM S.p.A., in violazione dell’obbligo del c.d. “monomandato”, di cui all’art. 31, comma 2, del TUF.

Ecco il testo completo della delibera 20661.

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