Fisco, luci e ombre sulle nuove norme del ravvedimento operoso

Lo scopo è favorire la collaborazione tra fisco e contribuente. Ma le modifiche all'istituto del ravvedimento operoso contenute nell'ultima versione della legge di Stabilità, che interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n.472 del 1997, a dire il vero rischiano di creare in futuro non poca confusione a causa dell'assenza d'indicazioni specifiche sulla decorrenza delle nuove norme, favorendo il sorgere di problemi interpretativi. Non è chiaro infatti se il nuovo ravvedimento riguarderà unicamente le violazioni commesse a decorrere dal primo gennaio del 2015 o se potrà essere applicato anche a quelle pregresse. 

Le novità introdotte nella nuova manovra economica (articolo 44) limitano le preclusioni al ravvedimento operoso alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata è prevista una sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni la sanzione è pari al 3%) e lungo (sanzione al 3,75% entro un anno) si aggiungono tre opzioni. In base alle quali entro 90 giorni le sanzioni salgono al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%), al 4,2% entro due anni e fino al 5% una volta superata quest'ultima soglia temporale.

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