Impianti fotovoltaici, quando va considerato un bene immobile

LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE – Un impianto fotovoltaico va considerato oppure no un bene immobile? Se lo chiede la Cgia di Mestre spiegando che a seconda della risposta, ovviamente, ci saranno notevoli conseguenze in relazione al Catasto e in termini di imposte, di Imu e di Iuc. A far chiarezza, è giunta la Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate. In linea generale, “gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici”. Caso ben diverso è quello del semplice cittadino che si domanda se installare un pannello fotovoltaico sul tetto della propria abitazione rischi di farne aumentare la rendita catastale.
 
IL CATASTO – La circolare, infatti, afferma che le “installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano” non devono essere accatastate come unità immobiliari autonome se rispettano almeno uno dei requisiti specificati dalla suddetta circolare, quali la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso, o la potenza nominale complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
 
REQUISITI DI RURALITA’ – Caso ancora diverso è quello in cui gli immobili ospitanti gli impianti abbiano i requisiti di ruralità, ovvero in cui si riscontri la presenza di “terreni e fabbricati che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola”, oppure in cui il fondo abbia “superficie non inferiore a 10mila metri quadrati”. In questi casi, a tali immobili compete l’assegnazione della categoria D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.
 

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