Storia di un consulente infedele

Prendiamo spunto da una recente delibera di radiazione dall’albo dei consulenti finanziari approvata dall’OCF, riguardante un caso interessante di “malaconsulenza”. La delibera in questione è la n. 2411 del 29 febbraio 2024 e riguarda un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto all’albo nel 1999 e successivamente cancellato su domanda nel 2023.

La vicenda prende avvio il 20 maggio 2022 quando la Consob, con prot. n. 34102, trasmise all’Organismo la documentazione relativa per lo svolgimento delle attività istruttorie, riguardante fra l’altro, l’operato del consulente in questione. L’Organismo, conseguentemente, ha acquisito informazioni dalla succursale italiana di Framont & Partners Management Limited, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (società mandante al tempo dei fatti accertati) e al termine dell’attività di vigilanza ha contestato al consulente la violazione delle seguenti disposizioni:

  • 31, comma 2, del Tuf, per non aver svolto l’attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto;
  • 158, comma 1, del regolamento Intermediari, per l’inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: per aver promosso ai clienti o ai potenziali clienti strumenti finanziari commercializzati da un intermediario cui non era consentita tale attività in Italia; per non aver rispettato le disposizioni interne del soggetto abilitato che ha conferito l’incarico;
  • 159, comma 7, del regolamento Intermediari, per aver ricevuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti o comunque, ai medesimi collegati.

Ai fini dell’individuazione della sanzione della radiazione, Ocf ha considerato la complessiva gravità delle condotte in esame. Si rileva infatti che la violazione dell’obbligo di agire esclusivamente nell’interesse del proprio intermediario mandante risulta nella fattispecie aggravata dalla contemporanea attività di promozione di certificate, commercializzati da un intermediario cui non era consentita tale attività in Italia. Tale operatività, che ha incontrovertibilmente alterato lo svolgimento del rapporto di consulenza con i clienti per conto dell’Intermediario mandante, ha coinvolto ampiamente il consulente avendo determinato – per quanto emerge agli atti – non trasparenti provvigioni di elevato valore economico in suo favore. Inoltre la condotta relativa alla detenzione e utilizzo dei codici di accesso di pertinenza della clientela ha interessato numerosi clienti, denotando un sistematico modus operandi irregolare e, in alcuni casi, risultando i suddetti clienti coinvolti nell’illegittima attività promozionale sopra descritta.

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