Scudo fiscale – I paradossi giudiziari

Come noto lo scudo fiscale comporta la non punibilità di molti reati tributari, ma non si tratta di una copertura indiscriminata, seppur molti degli illeciti penali siano stati condonati dall’emendamento Fleres, che prevede la non perseguibilità dei seguenti crimini:
dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, dichiarazione infedele, omessa presentazione di dichiarazione, occultamento di scritture e documenti contabili.
Visto che la dichiarazione fraudolenta mediante artifizi e la soppressione o occultamento di scritture contabili sono sovente commessi con altri reati, la legge ha assicurato la copertura anche ai crimini commessi nel corso dell’occultamento degli illeciti penali tributari.

Restano fortunatamente scoperti da questa ampia frangia di reati condonati l’emissione di false fatture, l’omesso versamento di ritenute d’acconto o dell’Iva, l’indebita compensazione mediante omesso versamento di somme, sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o Iva o di interessi e sanzioni amministrative.
Interessante notare però la contemporaneità tra il reato di false fatture e la non punibilità per la dichiarazione fraudolenta mediante l’annotazione di fatture false, che sicuramente contribuirà alla creazione di bei paradossi legali.

Per quanto riguarda invece l’antiriciclaggio, i soggetti interessati dalla norme, quali intermediari finanziari o professionisti del settore economico contabile, devono sempre effettuare nei confronti del cliente una verifica adeguata.
La segnalazione va invece omessa quando il contribuente è sospettato di un reato tributario per il quale è prevista la non punibilità; altro bel paradosso giuridico.
I soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio dovranno quindi, in corso delle procedure di rimpatrio o regolarizzazione, provvedere all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e a segnalare eventuali operazioni sospette, solo però se frutto di reati diversi da quelli per i quali è determinata la non punibilità. In pratica si cercano altri criminali mentre quelli già conosciuti come tali la passano liscia.
Unica consolazione è la clausola che prevede, da parte della Guardia di Finanza, la facoltà di effettuare controlli presso gli operatori tenuti a questi adempimenti, e quindi la conoscenza dei nominativi di coloro che hanno fatto lo scudo a scopo di utilizzo a fini di indagini fiscali

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