Buoni fruttiferi postali, un caso di risarcimento a Lanciano

Pubblichiamo di seguito un comunicato a firma D.Pascolini, Responsabile del settore credito e assicurativo di Federpromm (Uiltucs).

La recente sentenza del Giudice di Pace di Lanciano del 15 aprile 2024 ( qui la sentenza giudice di pace di Lanciano 15 aprile 2024), relativa al procedimento RG_626/2023 , curato dall’Avv. Prof. Biagio Campagna, ha condannato le Poste a risarcire ad un loro cliente l’importo del capitale investito a titolo di risarcimento del danno, per non averlo informato correttamente circa la durata e la scadenza dei propri buoni fruttiferi a termine. I predetti sono già stati richiamati in altri processi in quanto, nascondendo la citazione della scadenza (erano stati prodotti in due versioni), lasciavano in un limbo valutativo il cliente, il quale, a distanza di anni, non era più in grado di ricostruire la loro scadenza o di fare valutazioni di convenienza circa la loro anticipata riscossione, rischiando di superare anche il limite di possibile riscossione, pari ad un massimo di dieci anni dalla scadenza naturale del titolo (data in cui matura la prescrizione, con la conseguente impossibilità successiva di recupero dell’importo maturato).
Nonostante il cliente avesse richiesto chiarimenti per iscritto alle Poste Italiane, riportano in sentenza, la stessa aveva ignorato la richiesta di precisazione giunta dal cliente e fatto decadere il termine di prescrizione, trattenendo così il capitale investito. Il titolo era stato sottoscritto il 15 febbraio 2001, era di durata pari a sei anni, la prescrizione maturava il 15 febbraio 2017. Alla data del reclamo, il 28.10.2022, questa era ormai decorsa.
Le Poste, in sede di giudizio, al richiamo del Giudice di Pace, rispondevano che il cliente doveva essere autonomamente informato, visto che i fogli informativi erano appesi nella filiale delle Poste al momento della sottoscrizione del titolo ed erano anche stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’allora norma vigente.
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, infatti, i buoni postali cartacei erano di fatto nella possibilità di non contenere più la puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione.
Non essendoci però altro modo, che il possesso materiale del foglio informativo, non consegnato dalle Poste brevi manu al cliente (da questa ammesso in fase di giudizio) per risalire alla sua durata, alle sue caratteristiche, a nulla è servito addurre alla mancata scolarità del cliente, all’enunciazione delle informazioni date dall’impiegato a questi, alla pubblicazione dei fogli informativi all’interno della filiale e sulla Gazzetta Ufficiale, per non vedersi imputati.
La condanna effettuata nei confronti delle Poste è stata la restituzione dell’importo investito al cliente, con l’aggiunta degli interessi legali maturati e le spese vive subite, incluse le spese legali di giudizio.
La Cassazione richiamata dalla resistente (n. 3963/2019) aveva già espresso il suo giudizio affermando che è ininfluente il fatto che il titolo si riferisse a buoni emessi in diversa annualità, negli anni ’80, per i quali la normativa non prevedeva alcun obbligo di consegna del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico).
E’ utile sottolineare come il dovere di diligenza, correttezza e trasparenza imposto all’intermediario finanziario nei contratti di intermediazione finanziaria, di cui all’art. 21 del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58), nonché dall’art. 28 del Regolamento Consob 11522 del 1998, impone a questi di “acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Il Regolamento Consob, altresì, opera un’inversione dell’onere della prova in favore del cliente, spettando all’intermediario di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta: dunque, grava sulla banca l’onere di dimostrare, in particolare, di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
Non solo le Poste Italiane sono state oggetto di simile denuncia, altri istituti bancari hanno ricevuto medesimi richiami e sono stati condannati per la mancata osservanza delle norme basilari nell’esercizio delle funzioni bancarie e creditizie autorizzate.
E’ molto importante aiutare la clientela a districarsi nei difficili meandri normativi esistenti, ed anche sottolineare come altri settori siano esposti alle medesime problematiche.
Avviene, infatti, che in sede di premorienza o riscatto di contratti assicurativi del caso vita, i propri familiari non siano a conoscenza dell’esistenza di importi che potrebbero essere stanziati in loro favore e gli stessi giacciano presso le compagnie assicurative senza alcun soddisfo. L’obbligo informativo rimane sempre assolto nei confronti dell’assicurato, che possiede copia del contratto, ma il beneficiario caso morte non risulta essere tutelato.
Dovrebbe essere previsto, da parte delle compagnie, l’obbligo informativo delle parti in causa dell’esistenza del contratto assicurativo da questi stipulato in vita, facendo partire una comunicazione verso il diretto interessato al momento del di lui decesso, stabilendo le modalità con cui l’informazione può giungere alla compagnia assicurativa. Le ipotesi possono essere molteplici: 1) automaticamente, attraverso l’anagrafe; 2) attraverso un notaio dove è stato depositato l’atto; 3) altra ipotesi da valutare.
Terminerebbero così le cosiddette “cause di morte indotta, per interesse economico” in quanto i beneficiari verrebbero messi a conoscenza del loro status di beneficiario solo in caso di avvenuto decesso, blindando sia le compagnie assicurative, che le fonti che diramano le informazioni, nell’interesse legittimo dell’assicurato e dei suoi eredi.
La perdita della vita può avvenire in qualsiasi momento, e potrebbe non essere stata prevista né la consegna della copia originale di polizza al proprio erede beneficiario, né il rintraccio dell’ultima quietanza da questi pagata in originale, od ogni altro titolo di cui si è obbligati alla consegna in fase di riscossione del riscatto.
I capitali non riscossi rimangono in possesso delle compagnie assicurative e alimentano le sue risorse, trovando un uso condiviso con gli organi pubblici e magari destinati in beneficenza a terzi.
Le norme di diligenza non hanno tempo, valgono sempre ed indifferentemente, senza che ci sia necessità di ribadirlo attraverso una legge. E’ il buon senso a dirlo.

 

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