Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la prova valutativa

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito degli intermediari, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

 

Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico:

A: devono nominare un comitato di esperti che vigili sull’indipendenza degli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate
B: possono promettere trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di ricerca
C: necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per compiere le operazioni suggerite dagli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate
D: adottano misure che garantiscano l’indipendenza degli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la prova valutativa. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai sensi dell’art. 100 della delibera Consob 16190, chi valuta la prova valutativa per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari?

A: Una commissione esaminatrice unica nazionale, composta da almeno dieci consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
B: La Consob, avvalendosi di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dalla Consob stessa
C: L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari,avvalendosi di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo
D: Una commissione esaminatrice unica nazionale, composta da almeno dieci persone non iscritte all’albo unico dei consulenti finanziari

 

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