Carte di credito, il recesso va comunicato bene

Un cliente commerciante si è visto revocare la carta di credito. So che non c’è obbligo di preavviso, ma come si possono ridurre i danni? A. S., Napoli

La recente Ordinanza di Cassazione 15.500 del 13 giugno offre un appoggio. Secondo la Corte il recesso unilaterale deve essere preceduto sempre da una comunicazione espressa come sancito dal Codice Civile all’articolo 1.334 laddove dispone che, in materia di contratti, tutte le comunicazioni rivolte alla controparte, quand’anche non necessitino di accettazione da parte di quest’ultima (come nel caso di recesso unilaterale dagli accordi), hanno efficacia solo nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono destinate. L’autorizzazione all’uso della carta di credito presuppone un patto il cui recesso deve essere comunicato. Le Istruzioni della Banca d’Italia non costituiscono fonte normativa e si possono contestare. Non prevedono l’avviso all’interessato, ma la Corte ha affermato che l’iscrizione lede l’immagine personale e commerciale dell’interessato. Trattandosi di una misura straordinaria, essa deve essere deliberata e comunicata con idonee cautele e precauzioni. Per esempio i piccoli importi a debito non possono essere motivo di revoca della carta. Più che imbastire una causa, la notizia può servire ad accordarsi con la banca per un piano di rientro che preveda l’immediata cancellazione dalla Cai.

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